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Amministratore revocato: restituzione delle cose condominiali e responsabilità nel caso di ritardo

Restituzione dei documenti condominiali: l'onere di provare che cosa non sia stato restituito spetta al condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1334 depositata in cancelleria il 18 aprile 2011, è tornato ad occuparsi del tema della restituzione delle cose condominiali, o meglio della consegna delle stesse al nuovo amministratore da parte di quello revocato e delle responsabilità del mandatario revocato per il caso di ritardo. Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da commentare a leggere la sentenza.

Ad ogni modo sempre per restare nell’ambito dei modi di dire e dei brocardi, repetita iuvant.

Per l’ufficio giudiziario barese, infatti, il legale rappresentante al momento della sua sostituzione ha l’obbligo di consegnare al suo successore tutto ciò che è riferibile al condominio. Somme di denaro, chiavi di locali comuni, registri dei verbali, giornale di cassa, ecc. Tutto deve entrare nella disponibilità del nuovo mandatario.

I danni conseguenti a mancanze o ritardi nella consegna delle cose del condominio restano a carico dell’ex amministratore inadempiente.

La restituzione, infine, non è subordinata alla soddisfazione dei crediti che il legale rappresentante revocato vanta nei confronti della compagine. Le due vicende, infatti, non hanno connessione.

Per spiegare questa presa di posizione il Tribunale barese, come si diceva in principio, ha fatto propri i consolidati orientamenti di merito e di legittimità in materia. In tal senso si legge in sentenza che “ giova ricordare che, secondo la Corte Suprema, l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini. delle disposizioni sul mandato.

Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (così Cass., sez. 11. 16.8.2000, n. 10815), precisandosi, peraltro, che l'amministratore non può trattenere i documenti concernenti la gestione finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio avvalendosi del principio inadimplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi (in tal senso Cass., sez. 11, 3.12.1999, n. 13504).

Inoltre, l'amministratore cessato, nel caso in cui non provveda a restituire all'ente di gestione mandante tutta la documentazione ad esso pertinente, rimane responsabile di tutti i danni che il condominio affermi e dimostri di aver subito per effetto di tale mancata e/o ritardata restituzione (cfr. Trib. Roma, sez. V, 25.1.2007, n. 10818)” (Trib. Bari 18 aprile 2011 n. 1334).

In questo contesto, naturalmente, l’onere di provare che cosa non sia stato restituito spetta al condominio. Sul punto, sempre in conformità all’unanime presa di posizione dottrinario giurisprudenziale, il magistrato giudicante ha affermato che “ tale impostazione, che si fonda sull'applicabilità dell'art. 1713, comma 1, c.c. al caso dell'amministratore di condominio, è praticamente pacifica in dottrina e nei precedenti di merito e di legittimità.

Dunque è la stessa previsione dell'art. 1713, comma 1, c.c. a presupporre ovviamente la previa dimostrazione che l'amministratore abbia "ricevuto a causa del mandato" "tutto ciò" di cui poi si esige la restituzione” (Trib. ult. cit.).

Pure il danno da ritardo o omessa consegna, naturalmente, dovrà essere provato dal condominio.

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