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Revoca dell'amministratore condominiale: la mancata apertura del conto corrente configura un'ipotesi di fondati sospetti di gravi irregolarità.

Revoca dell'amministratore condominiale per fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quando ci si sente domandare delle ipotesi di revoca dell’amministratore condominiale per fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione della compagine, la cosa più facile ed immediata da dire è che si tratta di uno dei tre casi, previsti dal codice civile (art. 1129 c.c.), al ricorrere dei quali ciascun condomino può ricorrere in giudizio per chiedere la revoca del mandatario.

Quanto ai casi al ricorrere dei quali si può parlare di fondato sospetto di gravi irregolarità la giurisprudenza è carente di indicazioni. In ogni caso, si dice, gli elementi in possesso del ricorrente devono essere precisi, concordanti e tali da far prefigurare un danno probabile per la compagine amministrata.

In questo contesto, ad esempio, è stato affermato che “ non sono ravvisabili i " fondati sospetti di gravi irregolarità" che comportano la revoca giudiziale dell'amministratore nel rifiuto da questi opposto alla richiesta di un condomino di ritirare, per effettuarne il controllo, tutti i documenti del condominio” (così Trib. Parma 12 marzo 1999).

Secondo il Tribunale di Salerno, invece, può essere revocato l’amministratore che non abbia provveduto ad aprire un conto corrente sul quale far transitare le somme versate dai condomini per l’erogazione dei servizi comuni.

La pronuncia contenente tale affermazione è stata resa dall’ufficio giudiziario succitato lo scorso 3 maggio a seguito di un procedimento di volontaria giurisdizione teso ad ottenere la revoca (poi disposta) di un amministratore condominiale anche per questa ragione.

Nel decreto di revoca si legge che “ secondo l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza, l'amministratore - pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo - è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al Condominio da lui amministrato (o, nel caso, a ciascun condominio, se ne amministri più d'uno, onde evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati).

Il predetto obbligo discende anche da un'esigenza di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall'effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarità di gestione dei fondi, dall'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea. Si sostiene addirittura che il singolo condomino abbia un diritto soggettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio, nonché a conoscere l'entità degli interessi che maturino a suo favore. La mancata adozione da parte dell'amministratore di condominio di un conto corrente apposito per la gestione condominiale costituisce perciò ex se irregolarità di tale gravità da comportare la revoca del mandato (cfr. Trib. Roma, 24 agosto 2009, in De Jure; Trib. SM. aria Capua V., 17 luglio 1997, in Gius 1998, 121; Trib. Torino, 3 maggio 2000, in Arch. Locazioni 2001, 456; Trib. Genova 16 settembre 1993, in Giust. civ. 1994, I, 2635; Trib. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. Locazioni 1992, 378).

Il dato interpretativo sembra così scontato che pure la nuova veste data all'art. 1129 c.c., con la Riforma contenuta nel DDL 4041, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011, ed è ora all'esame della Camera dei Deputati, espressamente prevede al comma 5° che "L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

Sebbene le esigenze di trasparenza rendano auspicabile l’adozione di una norma che imponga l’apertura di un conto corrente, ad oggi pare francamente eccessivo far discendere tale imposizione, la cui inosservanza possa condurre alla revoca dell’amministratore, sulla base delle pronunce giurisprudenziali.

Un dato da maneggiare con cura, insomma, visto e considerato che il potere discrezionale del giudice in materia è molto ampio.

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