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Amministratore revocato che non passa le consegne

Da quasi un mese nel corso dell'assemblea condominiale, di cui la revoca o la conferma dell'amministratore era all'ordine del giorno, abbiamo revocato l'incarico all'amministratore e contestualmente conferito l'incarico ad uno nuovo. Il tutto con regolare maggioranza.

L'amministratore revocato si fa negare e ritarda la consegna della documentazione al nuovo incaricato.

So che l'articolo 1129 del codice civile cita: "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta a documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi", ma come posso imporgli in passaggio di consegne in tempi rapidi? E il suo compenso si calcola alla data dell'assemblea in cui è stato revocato o prosegue fino alla prima assemblea con il nuovo amministratore?

Grazie

Per il passaggio delle consegne se l'ex sollecitato dal neo amministratore non le fa, sarà necessario ricorrere con l'avvocato con l'art. 700 c.p.c., ma intanto il nuovo con il verbale di nomina può bloccare l'attività del revocato, recandosi all'AdE e compilando il Mod. AA 5/6 per il cambio del nominativo sul CF, lo stesso potrà fare in banca dove c'è il C/C cambiando il nome di chi può operare.

Il compenso cessa al momento della revoca, salvo diversi accordi.

Grazie. Cosa significa AdE? CF sta per codice fiscale?

A.d.E. = Agenzia delle Entrate

C.F: = Codice fiscale

Grazie ancora, IL PROBLEMA è CHE IL "VERBALE DI NOMINA" NON è STATO ANCORA DISTRIBUITO....

Il libro delle assemblee non andava "lasciato" in mano all'amministratore revocato.

è un'accortezza che non avevo letto da nessuna parte, ahimè!

Quando si fanno queste operazioni delicate è sempre meglio scrivere il verbale in duplice copia, una all'amministratore ed una al Presidente

Nel momento in cui l'amministratore si rifiuta di restituire la documentazione ha luogo una interversione nella detenzione per ragioni di servizio in possesso autonomo, quindi vi è un mutamento della detenzione della cosa altrui in possesso e quindi esercizio del diritto di proprietà.

Tale spoglio è tutelabile attraverso l’azione di reintegra nel possesso del condominio di cui all’art. 1168 c.c.

Aggiornamento. Dopo oltre un mese dall'assemblea in cui è stata disposta la sua revoca, l'amministratore uscente ha finalmente distribuito il relativo verbale, cui però ha allegato, di sua iniziativa e all'oscuro dei condomini, la seguente nota: "In riferimento all'assemblea del xx/xx/xxxx mi corre l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i condomini quanto segue: nella suddetta assemblea veniva nominato Presidente il sig. xx, il quale avrebbe dovuto verificare la regolarità delle convocazioni e le eventuali deleghe presentate. E proprio in tale riferimento, da una sommaria lettura di una delega che il sig. xx consegnava in assemblea, si evince chiaramente che non risulta regolare. Non è stato indicato il nome del proprietario delegante ancora più grave non è indicata alcuna data, per cui avrebbe potuto avere valenza in qualsiasi assemblea. Tale circostanze sono ancora più gravi se si pensa che il delegato era il Presidente sig. XX. Risulta chiaro l'interesse del sig. Presidente e per le qualità che rivestiva in quell'occasione potrebbe essere passibile di sanzioni civili e penali, per le decisioni assunte nell'assemblea."

Orbene, l'amministratore ha facoltà di integrare il verbale con questa nota? la mancata indicazione della data e del nominativo del delegante può essere motivo di invalidazione dell'assemblea? Al limite, può rendersi necessaria una perizia autografa per dimostrare l'appartenenza della firma apposta sul modello di delega?

A mio parere per quanto riguarda le delega sono d'accordo con l'amministratore che se qualche condomino impugna l'assemblea questa è nulla, ma a dire addirittura sanzioni civile e penali mi sembra esagerato. Per quanto riguarda la perizia autografa mi pare esagerata, se qualcuno impugnasse l'assemblea basta rifarla e rinominare l'amministratore.

 

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Per Tullio scusami, ma il compenso dell'amministratore cessa al momento del passaggio delle consegne e non alla nomina del nuovo amministratore. Altrimenti non avrebbe senso dire che l'amministratore dimissionario ha pieni poteri fino al passaggio delle consegne non sei d'accordo?

1)A mio parere per quanto riguarda le delega sono d'accordo con l'amministratore che se qualche condomino impugna l'assemblea questa è nulla, ma a dire addirittura sanzioni civile e penali mi sembra esagerato. Per quanto riguarda la perizia autografa mi pare esagerata, se qualcuno impugnasse l'assemblea basta rifarla e rinominare l'amministratore.

 

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2)Per Tullio scusami, ma il compenso dell'amministratore cessa al momento del passaggio delle consegne e non alla nomina del nuovo amministratore. Altrimenti non avrebbe senso dire che l'amministratore dimissionario ha pieni poteri fino al passaggio delle consegne non sei d'accordo?

1)E' un problema del Presidente,semmai,non certo dell'amministratore.

2)L'art.1129 "riformato" dispone diversamente,mi pare,in merito ai compensi.Mentre la disciplina del mandato è chiara quando dispone che sia la revoca a terminare tale incarico.

 

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

1)E' un problema del Presidente,semmai,non certo dell'amministratore.

2)L'art.1129 "riformato" dispone diversamente,mi pare,in merito ai compensi.Mentre la disciplina del mandato è chiara quando dispone che sia la revoca a terminare tale incarico.

 

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Non posso che condividere quanto detto da Patrizia che ha citato anche la Legge :thumbup:

 

A mio parere per quanto riguarda le delega sono d'accordo con l'amministratore che se qualche condomino impugna l'assemblea questa è nulla, ma a dire addirittura sanzioni civile e penali mi sembra esagerato. Per quanto riguarda la perizia autografa mi pare esagerata, se qualcuno impugnasse l'assemblea basta rifarla e rinominare l'amministratore.
Non si impugna l'assemblea, caso mai si impugnano le delibere se viziate da annullabilità oppure nulle, e nel dubbio se annullabile o nulla è sempre meglio agire entro i termini dei 30 gg prescritti dall'art. 1137 cc. (Santi Licheri Docet)

Si ma la legge non specifica entro quanto tempo l'amministratore uscente deve fare le consegne al nuovo

Infatti la Legge non specifica un termine, ma questo amministratore lavorerà a gratis, ovvero senza diritto ad ulteriori compensi

Scusami se insisto Tullio ma dove sta scritto? Visto che ho tutti i doveri fino al passaggio delle consegne avrò anche gli oneri non pensi.

 

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Scusami se insisto ma dove sta scritto questo? Se io rimango in carica fino al passaggio delle consegne con tutti i doveri avrò diritto anche agli oneri non pensi?

Sta scritto nell'art. 1129 cc (Inderogabile);

 

...

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in

suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine

di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

...

Scusami se insisto Tullio ma dove sta scritto? Visto che ho tutti i doveri fino al passaggio delle consegne avrò anche gli oneri non pensi.

Sta scritto sull'art. 1129 cc (inderogabile), già citato da Patrizia Ferrari;

 

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in

suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine

di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

...ha allegato, di sua iniziativa e all'oscuro dei condomini, la seguente nota: "In riferimento all'assemblea del xx/xx/xxxx mi corre l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i condomini quanto segue: nella suddetta assemblea veniva nominato Presidente il sig. xx, il quale avrebbe dovuto verificare la regolarità delle convocazioni e le eventuali deleghe presentate. E proprio in tale riferimento, da una sommaria lettura di una delega che il sig. xx consegnava in assemblea, si evince chiaramente che non risulta regolare. Non è stato indicato il nome del proprietario delegante ancora più grave non è indicata alcuna data, per cui avrebbe potuto avere valenza in qualsiasi assemblea. Tale circostanze sono ancora più gravi se si pensa che il delegato era il Presidente sig. XX. Risulta chiaro l'interesse del sig. Presidente e per le qualità che rivestiva in quell'occasione potrebbe essere passibile di sanzioni civili e penali, per le decisioni assunte nell'assemblea."...

La nota allegata è solo una sua considerazione; l'importante è che non sia inclusa e trascritta nel registro dei verbali come parte integrante.

Il Presidente ha presentato una delega scritta firmata dal delegante quindi il nome del delegante si evince dalla firma.

Essere nominato Presidente d'assemblea avendo ricevuto una delega non è conflitto d'interessi.

Al limite solo il delegante avrebbe diritto a contestare la validità della delega.

La nota allegata a me pare una velata violenza psicologica verso i condòmini nell'intento di indurli a riconvocare una nuova assemblea e farsi rinominare.

Il mio parere è di ignorare la nota e, nel caso di ulteriori perdite di tempo, procedere legalmente d'urgenza per il passaggio di consegne.

A distanza di un mese avrebbe dovuto già aver fatto il passaggio di consegne, non aver consegnato un verbale con un'integrazione non richiesta.

Ok, siccome qui siamo in presenza di una delibera potenzialmente "nulla" - in quanto affetta da "vizi sostanziali" - e quindi non soggetta ai termini di decadenza disposti dall'art. 1137, può succedere che anche tra due anni un condomino impugni tale delibera?

Tullio art. 1129 cc da te citato è giustissimo ma parla di eventuali compensi dovuti per il passaggio delle consegne e non per la gestione del condominio

Ok, siccome qui siamo in presenza di una delibera potenzialmente "nulla" - in quanto affetta da "vizi sostanziali" - e quindi non soggetta ai termini di decadenza disposti dall'art. 1137, può succedere che anche tra due anni un condomino impugni tale delibera?

Come volevasi dimostrare la nota sta già avendo i suoi effetti di violenza psicologica.

Cosa ti fa pensare che la delibera sia potenzialmente "nulla"?

Al massimo se il voto del delegato fosse stato indispensabile alla nomina dell'amministratore e fosse dimostrato che la nomina è avvenuta con una maggioranza inferiore a quella legale la delibera sarebbe soltanto "annullabile".

Il mio parere è di liberarvi al più presto di un amministratore che minaccia conseguenze civili e penali per il Presidente. Quale sarebbe il suo tornaconto se non quello di restare attaccato alla sua poltrona?

Tullio art. 1129 cc da te citato è giustissimo ma parla di eventuali compensi dovuti per il passaggio delle consegne e non per la gestione del condominio
Non l'ho citato io, è scritto chiaramente sul Codice Civile, e riguarda le attività urgenti da sbrigare, che possono essere di qualsiasi natura, pagamento bollette, lavori urgenti, ecc ecc ecc.

Ognuno la vede al proprio punto di vista 🙂

Concordo con te sull'ultimo capoverso che hai scritto. Ma rimango della mia opinione sulla questione in argomento

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