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Condominio: può chiedere l'accertamento dell'accettazione ereditaria?

L'amministratore può agire giudizialmente per chiedere l'accertamento dell'accettazione tacita o presunta dell'eredità da parte del condomino?
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8022 del 13 ottobre 2023, ha stabilito che l'amministratore può agire in giudizio per conto del condominio al fine di chiedere l'accertamento dell'accettazione, tacita o presunta, dell'eredità da parte del condomino moroso. Analizziamo più nel dettaglio la pronuncia in commento.

Azione accertamento accettazione eredità: fatto e decisione

Il condominio agiva in giudizio domandando l'accertamento dell'accettazione, presunta o tacita, dell'eredità da parte di un condomino moroso.

A sostegno della propria azione allegava: il decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto nei confronti del convenuto per debiti condominiali; il certificato di morte del genitore, originario proprietario dell'immobile; la visura ipotecaria da cui si desumeva il subentro dell'erede; il certificato di residenza storico che comprovava la residenza all'interno della suddetta abitazione; un'altra serie di documenti da cui si desumeva l'acquisto della qualità di condomino, come ad esempio la partecipazione alle assemblee e il pagamento di alcune quote.

Il Tribunale di Milano, dopo aver dichiarato la contumacia della parte convenuta, accoglieva l'azione di accertamento dell'accettazione ereditaria, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

A tenore dell'art. 485 c.c., il chiamato nel possesso che non forma l'inventario nel termine di tre mesi deve essere considerato erede puro e semplice.

Quanto all'accettazione tacita, a mente dell'art. 476 c.c. «l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».

Secondo la giurisprudenza, «L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile» (Cass., n. 11478 del 30.04.2021).

A mente dell'art. 1130, n. 3), c.c., la promozione dell'azione di accertamento, in quanto funzionale e necessaria al recupero coattivo del credito del condominio per spese della gestione, rientra nelle attribuzioni di competenza ex lege dell'amministratore, onde sussiste il potere di rappresentanza sostanziale del medesimo per conto della compagine.

Tanto specificato, il giudice meneghino ha accolto la domanda di accertamento dell'accettazione ereditaria, attesa l'imponente mole probatoria allegata a sostegno della richiesta: dalla documentazione versata in atti, infatti, emergeva pacificamente come il convenuto si fosse quasi subito immesso nel possesso dell'appartamento del de cuius senza provvedere alla redazione di alcun inventario nei tre mesi successivi, onde per cui doveva essere considerato erede puro e semplice.

Altresì, era emerso che il convenuto avesse pagato alcuni ratei condominiali nella qualità di erede, compiendo quindi atti che denotavano inequivocabilmente la volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità relitta dal genitore defunto.

Eredità giacente e poteri dell'amministratore di condominio

Azione accertamento accettazione eredità: considerazioni conclusive

La sentenza in commento resa dal Tribunale di Milano si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di legittimità.

A proposito del chiamato all'eredità che è nel possesso di beni, la Corte di Cassazione ha statuito che «L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius» (ex multis, Cass., ord. n. 15690 del 23.07.2020).

Per ciò che concerne l'accettazione tacita dell'eredità, al Corte di legittimità ha sancito che «L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede» (Cass., n. 5569/2021).

Sentenza
Scarica Trib. Milano 13 ottobre 2023 n. 8022
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