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Il condominio può chiedere l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità

È legittima l'azione intrapresa dal condominio affinché il giudice dichiari l'accettazione tacita dell'eredità da parte di uno dei condòmini.
Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2318 del 14 luglio 2023, ha stabilito che il condominio può agire, ex art. 476 c.c., per ottenere dall'autorità giudiziaria un provvedimento che accerti e dichiari l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del condomino. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Accettazione tacita dell'eredità da parte del condomino: fatto e decisione

Il condominio agiva in giudizio per chiedere l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto, figlio dei precedenti proprietari dell'appartamento sito nel fabbricato.

A sostegno della domanda il condominio riferiva che il comportamento del convenuto doveva essere inequivocabilmente ricondotto nell'alveo dell'art. 476 c.c., atteso che questi aveva sempre vissuto con la sua famiglia nell'immobile condominiale interessandosi dello stesso, giungendo perfino a sottoscrivere un accordo per il rimborso delle anticipazioni degli altri proprietari in ordine alle spese per parti comuni.

Il giudizio di prime cure terminava con la dichiarazione di inammissibilità dell'azione proposta. Previa qualificazione dell'azione proposta in quella surrogatoria ex art. 2900 c.c., il Tribunale di Milano aveva infatti rilevato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, va esclusa la surroga del creditore nel diritto di accettare l'eredità, sul presupposto che si tratta di un diritto a contenuto non esclusivamente patrimoniale, con implicazioni soggettive a carattere personale, di talché non può essere coercibile, dal momento che «la surroga del creditore nell'accettazione di eredità, oltre a comportare l'automatica acquisizione della qualità di erede in capo al debitore, lo priverebbe altresì del diritto di rinunciare all' eredità».

Veniva quindi proposto appello sulla scorta dell'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure: l'azione promossa, infatti, non era volta a sostituirsi all'erede bensì a ottenere l'accertamento giudiziale di tale qualità.

La Corte d'Appello di Milano, riformando la pronuncia, ha accolto il gravame proposto dal condominio: le condotte poste in essere dal convenuto manifestavano, in maniera inequivocabile, la volontà di accettare l'eredità, seppur per mezzo di fatti concludenti.

Nello specifico, l'aver assunto un debito con due condòmini, concordando con gli stessi un piano di rientro per affrontare spese condominiali straordinarie, costituiscono atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, secondo la previsione dell'articolo 476 c.c.

Accettazione tacita dell'eredità: considerazioni conclusive

La Suprema Corte (ord. n. 20878 del 30 settembre 2020) ha escluso che il pagamento di un debito del de cuius effettuato con denaro proprio da parte del chiamato all'eredità costituisca un atto compiuto con l'implicita volontà di accettarla, poiché è necessario «che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede poiché non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita».

Nell'ipotesi affrontata dalla Corte meneghina, il debito assunto con altri due condòmini per il pagamento di spese straordinarie dell'immobile sorte successivamente al decesso di entrambi i genitori, della cui delazione si tratta, non può essere considerato un debito del de cuius o della massa, bensì un debito proprio del soggetto che occupa e vive stabilmente con la propria famiglia nell'unità immobiliare sita nel condominio.

Giustamente, quindi, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che questo sia un atto tipico del proprietario del bene, non meramente conservativo bensì dispositivo, trattandosi di spese straordinarie in relazione al bene caduto in successione.

Pertanto, deve ritenersi che con tale comportamento il convenuto abbia tacitamente accettato l'eredità sia per la quota pervenutagli in forza nella successione della madre, originaria unica proprietaria del bene, deceduta nel 2004, sia per la quota pervenuta in forza della successione al padre deceduto nel 2007.

Peraltro, è appena il caso di ricordare come, secondo la giurisprudenza (Trib. Napoli, ord. n. 11908/2020), per acquisire la qualità di erede sia sufficiente anche solo partecipare all'assemblea, trattandosi di un atteggiamento che va ben oltre la mera gestione conservativa del bene caduto in successione.

Sentenza
Scarica App. Milano 14 luglio 2023 n. 2318
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