Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'erede che accetta con beneficio di inventario si sottrae dal pagamento delle quote condominiali?

Con la sentenza in disamina, la Suprema Corte approfondisce alcuni aspetti dell'accettazione con beneficio di inventario di un erede-condomino nonché del principio della soccombenza virtuale.
Avv. Nicola Frivoli 
23 Gen, 2023

Con sentenza emessa in data 28 dicembre 2022, n. 37857, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su cinque motivi di censura rinvenienti da opposizione a decreto ingiunto intentata innanzi al Tribunale di Milano da parte di un condomino, unico erede del de cuis padre di una unità immobiliare, contro il Condominio-opposto.

Condomino - erede con beneficio di inventario: la vicenda

L'opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo non faceva menzione della qualità erede con beneficio di inventario dell'intimato e che era illegittimo l'accollo delle spese "personali" poste a suo carico dall'assemblea condominiale con deliberazione peraltro impugnata ex art. 1137 c.c. (e poi annullata con sentenza del 15 novembre 2016 resa dallo stesso Tribunale di Milano).

A seguito di pignoramento immobiliare, il condomino aveva comunque provveduto al pagamento della somma ingiunta (oltre che delle somme maturate successivamente a titolo di oneri condominiali), sicché il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11 febbraio 2016, dichiarava cessata la materia del contendere del giudizio di opposizione, compensando tra le parti le spese processuali.

Avverso tale pronuncia l'appellante proponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello di Milano. Il giudice di appello territorialmente con sentenza depositata il 22.03.2018, respingeva l'appello del detto appellante, il quale lamentava la mancata valutazione delle spese di primo grado, di contro, accoglieva l'appello incidentale proposto dal Condominio-appellato, condannando il detto erede al pagamento delle spese del giudizio di prime cura.

La Corte d'appello sosteneva che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni; confermava la revoca del decreto ingiuntivo opposto a seguito dell'avvenuto pagamento; escludeva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di procura alle liti.

Avverso la decisione del giudice del gravame, il ricorrente proponeva ricorso in cassazione adducendo cinque motivi. Resisteva l'appellato con controricorso.

Analisi dei motivi di ricorso contro il decreto ingiuntivo condominiale

Il primo motivo. Il ricorrente deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c.

Il secondo motivo. Il ricorrente deduceva l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (accettazione beneficiata), in relazione all'art. 112 c.p.c., all'art. 132 n. 4 c.p.c. e all'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.

Il terzo motivo. Il ricorrente deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 459, 470, 471, 484, 490 e 2909 c.c., lamentando che Corte d'appello non avesse tenuto conto che, fermo il principio che l'erede beneficiato acquista la qualità di erede, il decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio doveva necessariamente essere opposto dall'intimato, perché l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario va necessariamente eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, e non poteva poi dedursi per la prima volta in sede esecutiva.

Il quarto motivo. Il ricorrente censurava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137, 1421 c.c.

Il quinto motivo. Il ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

I cinque motivi di ricorso venivano esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte, per la loro evidente connessione, e venivano dichiarati tutti infondati.

L'erede in condominio in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Gli ermellini precisavano che la Corte d'appello lombarda aveva esposto gli argomenti in base ai quali aveva delibato la probabile non fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal condomino e tale apprezzamento di fatto non induce ad affermare che la condanna alle spese inflitta al ricorrente avesse errato nell'attribuzione allo stesso della qualità di soccombente.

Ma allo stesso tempo, rilevava la Cassazione che era stata corretta l'argomentazione del ricorrente secondo cui egli fu indotto a proporre opposizione al decreto ingiuntivo per eccepire l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in quanto la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti va fatta valere nel giudizio di cognizione promosso dal creditore che abbia azionato per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; sicché, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione (Cass. civ. S.U., 07 maggio 2013, n. 10531), la qualità di erede con beneficio d'inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva (Cass. civ. sez. II, 29 settembre 2020, n. 20531; Cass. civ sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477).

Regole sulla soccombenza virtuale nelle controversie condominiali

Secondo la Suprema Corte spettava certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie.

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. civ. sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023).

L'erede accettante con beneficio di inventario risponde anche delle spese giudiziali

In sostanza, ove la parte si fosse costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non fosse stata contestata, la limitazione della responsabilità per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari comporta una posizione dell'erede, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole, restando tuttavia ferma la sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, ad esso riferibili nella qualità suddetta (Cass. civ. sez. II, 12 aprile 2017, n. 9350).

Il condominio può agire per l'accertamento della qualità di erede

Deliberazione condominiale: titolo posta a base dell'azione monitoria

Per completezza, la Suprema Corte ribadisce un principio generale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. civ. sez. VI - II, 23 luglio 2020, n. 15696; Cass. civ. sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569).

Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. cv. S.U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4672)

In conclusione, la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Sentenza
Scarica Cass. 28 dicembre 2022 n. 37857
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


Donazione, se un giorno bussa alla porta un erede

Uno dei maggiori rischi derivanti della donazione è che un giorno un erede legittimario possa lamentare la lesione della sua quota legittima e chiedere la restituzione del bene o il corrispondente in denaro