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Anagrafe tributaria. Ecco le nuove specifiche tecniche. Aumentano per gli amministratori di condominio, le informazioni da inviare

Comunicazione anagrafe tributaria: con le nuove specifiche tecniche aumentano le informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

Con il provvedimento 28213 del 06.02.2019, pubblicato in data 06.02.2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove specifiche tecniche sulla base delle quali, gli amministratori di condominio, dovranno provvedere all'invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Tra le novità si segnala, in particolare, l'integrazione delle specifiche relative alla sezione "cessione del credito".

La modifica delle specifiche tecniche si è resa necessaria sia per ampliare i dati da inviare al fisco, sia per accogliere le novità previste dalla legge di Bilancio per il 2018

I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Con tre diversi provvedimenti datati 06.02.2019 l'Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche relative alle comunicazioni da effettuare all'anagrafe finanziaria relative:

  • ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi;
  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali;
  • agli interessi passivi per contratto di mutuo.

Per quanto di nostro interesse, con provvedimento n. 28213 del 06.02.2019 sono state fornite nuove specifiche tecniche relative all'invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati riferiti agli interventi sulle parti comuni condominiali.

La principale novità. Il nuovo provvedimento modifica le istruzioni relative alla sezione cessione del credito, specificando che la cessione del credito può avvenire solo con riferimento alle "Tipologie di intervento" da C a V, e che tale sezione comprende per ogni condominio cedente una parte fissa e una tabella che contiene i dati di tutti i cessionari, gli importi del credito ceduto ad ognuno di essi oltre alle indicazioni riferite alla data di cessione e all'avvenuta accettazione.

Al riguardo viene specificato che, nel caso in cui il condomino avesse versato solo una quota della spesa, dovrà essere indicato nel campo Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno la somma effettivamente riscossa dall'amministratore (anche zero). Pertanto:

  • se il condominio alla data del 31.12 dell'anno di riferimento ha versato all'amministratore l'ammontare complessivo di spesa al netto della parte ceduta, non devono essere compilati specifici campi;
  • in caso di pagamento parziale deve essere indicato nell'apposito campo l'importo riscosso dall'amministratore.

A titolo esemplificativo, a fronte di una spesa agevolata di 100 euro, detraibile al 75%, per cui l'amministratore ha riscosso 25 euro, il campo importo parziale non deve essere compilato, mentre il campo importo del credito ceduto deve essere compilato con il valore 75.

Al contrario, se l'amministratore riscuote solo 20 euro, il campo importo parziale deve essere compilato con il valore 20, mentre al campo importo del credito ceduto va indicato il valore 75.

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Viene inoltre specificato che "la somma dei campi Importo del credito ceduto dovrà corrispondere all'importo derivante dalla percentuale di detrazione spettante per l'intervento applicata all'Importo della spesa attribuita al soggetto, anche nel caso in cui il pagamento non sia stato corrisposto interamente o parzialmente dal condomino nell'anno (Flag pagamento = 0). La non corrispondenza di tali valori sarà segnalata con un " Warning " ".

I termini da rispettare. Il termine generale previsto per l'invio della comunicazione da parte degli amministratori di condominio scade il prossimo 28.02.2019. Si segnala che tale termine può essere derogato nel caso in cui l'intero file inviato venga rigettato, oppure si siano riscontrati errori nell'indicazione dei codici fiscali. In tal caso:

  • l'amministratore di condominio potrà sanare gli errori o inviare una nuova comunicazione entro il termine del 28.02.2019;
  • se più favorevole, la comunicazione sostitutiva o di rettifica potrà essere effettuata entro i 5 giorni successivi dalla comunicazione di anomalia (anche oltre il 28.02.2019).

Modalità di trasmissione. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli amministratori di condominio possono avvalersi anche di intermediari abilitati (tra gli altri commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e associazioni di categoria).

Sanzioni applicabili. Secondo quanto stabilito dall'articolo 78, comma 26, della legge n. 413/1991, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (in deroga alla disciplina in materia di cumulo delle sanzioni e con un massimale di 50.000 euro per soggetto terzo).

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3(massimale di 20.000euro).

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