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Sporti ornamentali. Come si calcolano le distanze?

Come calcolare le distanze tra sporti ornamentali.
Ivan Meo 

Una breve analisi sul criterio di misurazione delle distanze tra sporti ornamentali ed aggetti costituenti corpi di fabbrica

Distanza fra costruzioni e limiti della proprietà immobiliare. La regola fondamentale in tema di distanza fra costruzioni è quella dettata dall'art. 873 cod. civ. inserita dal legislatore per soddisfare l'ordinato assetto urbanistico del territorio e la tutela dell'ambiente” e “l'equilibrata composizione spaziale della città”.

Questa norma risulta, quindi, posta a tutela tanto di interessi generali, quanto di interessi proprietari dei fonti/edifici confinanti. (Cfr. Cass. n. 11280/1998;Cass., n. 4087/2000).

Dal momento che il sistema delle distanze legali appare essere uno di quegli strumenti principalmente predisposti al controllo del territorio, le Corti hanno affrontato tale problematica, ampliando e modificando l'elenco dei diritti suscettibili di tutela in caso delle violazione di distanze legali tra fabbricati.

Non a caso quello delle distanze tra costruzioni, rappresenta il classico paradigma: la norma deve essere sussunta nella pratica, individuando se e quale regola applicare in relazione a ogni elemento costruttivo degli edifici: balconi, terrazze, antenne, volumetrie in sopraelevazione sono state oggetto di contrasti e vertenze giudiziarie al fine di decidere se tali elementi costruttivi fossero o meno sottoponibili al regime delle distanze.

Non solo, spesso infatti, oggetto di contestazione sono quegli involucri edilizi per i quali si controverte sul tema della loro inclusione nel novero delle costruzioni, con il conseguente effetto di sottoporli alle regole della distanza.

Sporti ornamentali ed aggetti costituenti corpi di fabbrica. Prima di approfondire la nostra analisi, sui criteri distintivi applicati dalla giurisprudenza, in tema di manufatti aventi o meno carattere ornamentale, è opportuno darne brevemente una definizione.

Con il termine sporto, o aggetto, viene identificato qualsiasi sporgenza orizzontale (balcone, pensilina, mensola, torretta, cammino di ronda, cornicioni ecc.), imperniata su un fulcro dietro il quale è ancorata.

Esso è privo di sostegni esterni, ed è autoportante; se prolunga una trave oltre uno dei sostegni, appare a sbalzo.

Generalmente vengono distinti:

  • semplici sporti: (mensole, le lesene, i cornicioni) per la loro conformazione svolgono esclusivamente una funzione ornamentale, non sono destinati ad estendere ed ampliare la parte di edificio utilizzabile per l'uso abitativo statuito e in quanto tali non computabili ai fini delle distanze;
  • sporgenze di particolari proporzioni: (scale, terrazze, balconi, poggioli) sono atte ad estendere ed ampliare l'edificio in superficie e volume, quali e corpi avanzati di una certa consistenza, e vengono identificati nel genus delle costruzioni.

    Dette strutture, presentando le caratteristiche del corpo di fabbrica, costituente per sua natura parte integrante dell'immobile, soggiacciono dunque al rispetto delle distanze legali.



Fig. 1 – Nelle immagini sopra sono raffigurati vari casi di “sporgenze architettoniche in edifici prevalentemente di architettura moderna.

Si tratta in particolare di sporgenze di particolari proporzioni, essendo veri e propri volumi che aggettano oltre la sagoma complessiva del costruito; si tratta di terrazze chiuse con finestroni di affaccio o balconi.

Solo l'immagine in alto a destra evidenzia sporti semplici, trattandosi in particolare delle cornici delle finestrature.


Calcolo delle distanze: quando si realizza un edificio dotato di sporti od aggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od aggetti, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio o una pertinenza di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze; a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilita in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie. Tale principio, è stato già ampiamente consolidato dalla precedente giurisprudenza.

Infatti, in tema di computo delle distanze, una recente sentenza della Cassazione (Sez. II, n. 19554/2009) ha affermato che “in tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica”.

Quindi i regolamenti comunali sono semplicemente abilitati a disporre ampliamenti dei limiti disposti dalla normativa primaria, non potendo operare in senso inverso, neppure indirettamente, per il tramite di una differente qualificazione della nozione di "costruzione".

Concludendo possiamo affermare che: le distanze tra costruzioni devono essere misurate con riferimento alla facciata esterna del fabbricato, con la conseguenza che balconi, terrazze ed aggetti in generale sono rilevanti, come sporti, solo se incidono in concreto sulla consistenza volumetrica dell'edificio.

Pertanto non si ha sporto, creata a scopo di rifinitura o di ornamento, ma un corpo di fabbrica omogeneo, in tutta la sua estensione costituente parte integrante dell'edificio, quando esso sia destinato ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio, i vani abitabili ed incida, quindi, sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso.

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