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L'attribuzione delle spese ante-biennio in capo al nuovo acquirente: nulla o annullabile la delibera che approva il rendiconto?

Nulla o annullabile la delibera che imputa all'acquirente i debiti del venditore oltre il biennio?
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

La domanda non è, come si suole dire, posta a caso. Se la delibera si considerasse affetta da un vizio che ne importerebbe l' "annullabilità" il termine per impugnarla sarebbe appena di trenta giorni (e, tra l'altro, potrebbe avvalersene solo chi risulti legittimato a contestarla, cfrarticolo 1137 codice civile); viceversa, nel caso in cui la delibera si consideri affetta da un vizio che ne comporterebbe la"nullità", la stessa sarebbe impugnabile anche da parti di chi vi ha dato causa (quindi, anche da parte di chi l'ha esplicitamente votata in termini favorevoli), e, ad ogni modo, sarebbe impugnabile in ogni tempo.

Il Tribunale di Parma con Sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2017 tenta di risolve l'enigma e recepiscela soluzione favorevole all'acquirente.

Il caso.Tizio ha acquisto all'asta un immobile nel mese di giugno 2011. Il mese successivo l'assemblea dei condòmini delibera di imputare le spese degli ultimi tre anni al nuovo proprietario, approvando un rendiconto pluriennale. Tizio impugna, pertanto,la deliberazione assembleare avanti al tribunale competente, ritenendo illegittima l'attribuzione delle quote di cui all'anno 2009, in quanto maturate oltre il biennio.

La Sentenza.Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 17268/2015; conforme 7708/2007) in tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle, se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini (cfr. Cass. 29.3.2007, n. 7708). Secondo il decidente tanto è quanto è avvenuto nel caso trattato.

L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile limita al biennio precedente all'acquisto l'obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido col dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio ("Chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente").

In buon sostanza, l'assemblea non è in grado di stabilire diversamente a quanto sopra previsto.

Risponde l'acquirente o il venditore per le spese pregresse di acqua e riscaldamento emerse dopo la compravendita?

Trattasi di norma speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale, dall' articolo 1104, ultimo comma Codice civile, che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di tempo, in solido col cedente, a pagare i contributi dovuti dal cedente e non versati.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Parma, 11/10/2017
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