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Il nuovo acquirente deve rispettare il regolamento di condomino anche se disposto successivamente all'acquisto del suo appartamento

Rimozione delle fioriere e previsioni del regolamento condominiale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Valido il regolamento approvato dopo la vendita se l'acquirente dà mandato di deposito presso il notaio. Di conseguenza è legittima la rimozione delle fioriere.

"In tema di condominio è valido il regolamento approvato dopo la compravendita quando l'acquirente ha conferito al costruttore la delega di depositarlo presso un notaio. Ne consegue che il neo proprietario dovrà quindi rimuovere dal terrazzo le fioriere vietate dal regolamento stesso". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23128 del 14 novembre 2016 in merito alla validità del regolamento condominiale.

I fatti di causa. Tizio e Caio (proprietari di un immobile in condominio), con citazione, convenivano Sempronio in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausiana. Secondo gli attori, il convenuto aveva sistemato sul proprio parapetto un vaso di fiori parzialmente occlusivo della vista mare (in violazione del regolamento condominiale contrattuale). Sicché, per tal motivo, chiedevano al giudice la rimozione della fioriera.

Sempronio, si difendeva eccependo il fatto che i due terrazzini dei due appartamenti non erano realizzati a livello e dunque non poteva affermarsi alcuna servitù reciproca di veduta; né, il regolamento poteva essere considerato contrattuale in quanto era stato disposto successivamente all'acquisto del suo appartamento.

In primo grado, il giudice adito accoglieva la domanda degli attori e condannava il convenuto alla rimozione della fioriera.

In secondo grado, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza, dichiarava Sempronio esclusivo proprietario del muretto di delimitazione del terrazzo; confermava la rimozione.

Avverso tale pronuncia Sempronio proponeva ricorso per cassazione deducendo la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n. 23128 del 14 novembre 2016
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