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Ripartizione spese tra acquirente e venditore

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Il gg 12/11/2013 ho acquistato un box in un condominio alla presentazione del rendiconto anno 2013 l' amministratore mi addebitava le spese di tutto l'anno 2013 e il conguaglio dell'anno precedente il proprietario precedente non è moroso ho contesto l'amministratore chiedendo di pagare in base ai giorni di effettivo utilizzo mi ha citato l'art 63 comma 3 che le dava questa facolta' ho ribattuto che andava applicato l'art 63 comma 5 chiedo se a vostro parere la mia obiezione è corretta e come devo fare affinche venga soddisfatta.Un grazie anticipato

Il gg 12/11/2013 ho acquistato un box in un condominio alla presentazione del rendiconto anno 2013 l' amministratore mi addebitava le spese di tutto l'anno 2013 e il conguaglio dell'anno precedente il proprietario precedente non è moroso ho contesto l'amministratore chiedendo di pagare in base ai giorni di effettivo utilizzo mi ha citato l'art 63 comma 3 che le dava questa facolta' ho ribattuto che andava applicato l'art 63 comma 5 chiedo se a vostro parere la mia obiezione è corretta e come devo fare affinche venga soddisfatta.Un grazie anticipato

L'acquirente è solidale con il venditore quindi è facoltà dell'amministratore chiedere le quote a chi gli sta più comodo.

Ora sei tu il condòmino e l'amministratore chiede a te, come da art. 63, il

pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Sarai tu a pagare e fare i conteggi per rivalerti sul vecchio proprietario per quanto di sua spettanza.

Concordo con quanto detto da Leonardo53, l'amministratore ha correttamente chiesto a te il saldo come attuale proprietario, eventualmente le spese che sono secondo te imputabili al vecchio proprietario le potrai richiedere ( sempre se ti sono dovute ) a chi ti ha venduto il box.

Nel caso il saldo fosse stato attivo ( rimborso ) avresti comunque contattato il venditore o il vecchio proprietario per rimborsagli la sua parte ?

Il V° comma dell'art. 63 d.a. c.c.:

 

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto

 

si riferisce nel caso in cui il vecchio proprietario venda e non comunichi all'amministratore il trasferimento di proprietà del suo bene a terzi e non che è obbligato al versamento dei contributi fino al suo ultimo giorno da proprietario, sono due concetti diversi.

 

...Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto...

Infatti l'obbligo solidale tra acquirente e venditore serve da GARANZIA per il condominio.

Sarà facoltà dell'amministratore rivolgersi a quello dei due da cui sarà più facile recuperare il credito.

 

Di sicuro l'acquirente, essendo proprietario, sicuramente ha da perdere l'immobile.

Faccio, però, un esempio diverso:

 

L'acquirente ha preso il lavoro e non ha altri beni se non l'immobile.

Il vecchio proprietario ha un lavoro ed un conto corrente.

In tal caso, l'amministratore diligente, avendone la facoltà, non si avventurerà certo in una lunga e costosa pratica di pignoramento dell'immobile fino alla vendita all'asta.

Sicuramente agirà contro il vecchio proprietario pignorando il c/c e/o il quinto di stipendio.

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