Vai al contenuto
BATA

Spese Condominiali - Acquirente e Venditore

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno...

Visto che chi acquista un appartamento è obbligato in solido a pagare le spese condominiali dell'unità immobilire per l'anno in corso e per quello precedente (se il vecchio proprietario non aveva provveduto), ho inviato sollecito di pagamento al nuovo proprietario.

Quest'ultimo mi risponde che sull'atto di acquisto, il notaio ha riportato che tutte le quote condominiali erano saldate.

Come mi devo comportare?

 

Grazie!!

Il responsabile delle spese condominiali è sempre il proprietario di casa. Il notaio in atto avrà scritto che le parti dichiarano di essere in regola con le spese condominiali. Se l'acquirente non ha fatto richiedere copia dei versamenti o dichiarazione dell'amminsitratore che il venditore era in regola con il pagamento ma si è fidato di quanto detto è lui che deve pagare TUTTE le spese condominiali e non solo quelle degli ultimi due anni...quello a cui ti riferisci per i due anni vale solo per gli acquisti all'asta...

ma non capisco perchè hai inviato sollecito al nuovo proprietario..tui sei il vecchio?

Sta di fatto che il recedente proprietario avrà pure saldato tutte le rate, però quelle previste dal preventivo, ma il rendiconto alle volte è superiore al preventivo, per cui parte di questo spetterà anche all'ex proprietario.

Se il tema è lo stesso puoi continuare quì, altrimenti apri una nuova discussione.

Scusate, se non mi sono speigata bene...

Io sono l'amministratrice e visto che il vecchio proprietario dell'unità immobiliare che ha venduto non aveva pagato le quote condominiali 2013 (01/01 - 31/12) io, oggi, al nuovo proporietario che ha acquistato il 27/03/14 ho chiesto le quote dell'appartamento in questione sia per il 2014 che per il 2013 in base all'art 63 Disp. Att., ovvero che "...Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente..."

 

Ho sbagliato?

no...hai fatto bene...e il nuovo proprietario deve pagare...e se non lo fa...procedura esecutiva con decreto...

ma quelli precedenti i due anni erano stati pagati dal vecchio prprietario o li hai chiesti a lui?

Quelli precedenti al 2013 erano stati pagati, ma se non lo fossero stati non glieli avrei potuti chiedere... avrei dovuto procedere con procedura legale al vecchio proprietario...!! ;-)

 

Grazie...!!

L'ex proprietario deve corrispondere le quote condominiali sino al rogito, resoconto a conguaglio compreso.

Perchè l'ex proprietario era condomino sino al giorno del rogito, per cui deve o doveva le spese condominiali sino a quella data, magari su rivalsa del nuovo proprietario.

Normalmente l'amministratore richiede a quello nuovo perche è più comodo e l'altro non essendo condomino potrebbe cestinare la richiesta, però il nuovo ha diritto di rivalsa sino alla data del rogito.

Scusami Tullio...l'amministratore li chiede all'attuale proprietario che paga il condominio...poi lo stesso si rifarà sul vecchio proprietario per le spese fino al giorno del rogito...anche perchè l'ammministratore di condominio non ha poteri con chi non è più condomino...che coem dici tu può cestinare la richiesta...

io farei così...

Tullio Ts ha ragione da un punto di vista realista ma io "sarei d'accordo" con Andrea T, anzi mi sono mossa già così, avvalendomi dell'art. 63 delle Dis. Att.

 

Che dite?

Scusami Tullio...l'amministratore li chiede all'attuale proprietario che paga il condominio...poi lo stesso si rifarà sul vecchio proprietario per le spese fino al giorno del rogito...anche perchè l'ammministratore di condominio non ha poteri con chi non è più condomino...che coem dici tu può cestinare la richiesta...

io farei così...

Infatti così ho scritto.

Scusami Tuttlio Ts...

Non riesco a capire la tua risposta!

Secondo te l'amministratore deve chiedere il pagamento al nuovo o al vecchio proprietario?

A scelta, normalmente chiede al nuovo in quanto condomino, il quale avrà diritto di rivalsa sull'ex.

Scusate, se non mi sono speigata bene...

Io sono l'amministratrice e visto che il vecchio proprietario dell'unità immobiliare che ha venduto non aveva pagato le quote condominiali 2013 (01/01 - 31/12) io, oggi, al nuovo proporietario che ha acquistato il 27/03/14 ho chiesto le quote dell'appartamento in questione sia per il 2014 che per il 2013 in base all'art 63 Disp. Att., ovvero che "...Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente..."

 

Ho sbagliato?

No giusto, unica cosa che non capisco è come mai tutte le rate del 2013 richieste al vecchio proprietario e mai pagate non ti hanno portato a inviare decreto ingiuntivo per il pagamento....e ora invece si è pronto a farlo con il nuovo.

Se io fossi il nuovo proprietario verrei a chiedere pezze giustificative di cosa è stato fatto per avere quanto dovuto dal vecchio proprietario quando era ancora condomino.

Scusate, se non mi sono speigata bene...

Io sono l'amministratrice e visto che il vecchio proprietario dell'unità immobiliare che ha venduto non aveva pagato le quote condominiali 2013 (01/01 - 31/12) io, oggi, al nuovo proporietario che ha acquistato il 27/03/14 ho chiesto le quote dell'appartamento in questione sia per il 2014 che per il 2013 in base all'art 63 Disp. Att., ovvero che "...Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente..."

 

Ho sbagliato?

Concordo con Conrad64, perchè hai atteso solo ora dal 2012? Quando potevi e dovevi farlo prima?
Concordo con Conrad64, perchè hai atteso solo ora dal 2012? Quando potevi e dovevi farlo prima?

Perché magari è un amministratrice interna.....perchè la legge 220 è entrata in vigore il 18 giugno 2013......perché magari l'assemblea ha disposto diversamente art 1129 c.c. comma 9° Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Amministratore interno od esterno è tenuto al rispetto del Codice Civile, e direi che i sei mesi dal 2012 siano leggermente scaduti e poi in quell'anno la nuova norma non era ancora in vigore

Ho capito ma il nuovo condomino ha acquistato fine marzo 2014.

Io fossi in lui , ripeto, chiederei adeguata documentazione all'amministratore su tutto ciò che èstato fatto per il recupero di quanto dovuto.

Ho capito ma il nuovo condomino ha acquistato fine marzo 2014.

Io fossi in lui , ripeto, chiederei adeguata documentazione all'amministratore su tutto ciò che èstato fatto per il recupero di quanto dovuto.

Anche io...........ma sinceramente fossi stato in lui mi sarei fatto dare copia dei verbali e rendiconti oltre alla dichiarazione dell'amministratore.............in ogni caso per rispondere alla domanda dell'utente hai potere coercitivo solo verso il nuovo Condomino quindi agisci di conseguenza....

 

P:s visto che sicuramente il vecchio proprietario non ha agito in buona fede, cerca di venire incontro al nuovo proprietario

Scusate...stiamo però aprlando degli ultimi 2 esercizi...2014 e 2013...il 2012 ha detto che è stato pagato dal vecchio prop...e poi anche se il nuovo chiede all'amministratore copia di quanto ha fatto per recuperare il credito e magari l'amm non ha fatto nulla ciò non toglie che sia responsabile dei pagamenti di 2 gestioni precedenti...è un errore del nuovo prop non aver chiesto copia dei pagamenti PRIMA del rogito...

è solo dal 2013 che si può agire agevolmente in giudizio nei confronti dei condomini....prima la procedura richiedeva l'autorizzazione dell'assemblea e l'amministratore non era investito degli attuali poteri per la riscossione..

quindi secondo me l'amm non è per nulla responsabile in tutto questo...

segue la procedura e richiede il pagamento a chi è obbligato in solido verso il condominio...e quindil'attuale proprietario...

Andrea T, forse ti è sfuggito che il nuovo proprietario lo è dal 27 marzo 2014 (qualche mese fa), la domanda chi io porrei è: "cosa ha fatto l'amministratore per recuperare il credito del Condominio dal vecchio proprietario nei seguenti mesi:

febbraio 2014 ?

gennaio 2014 ?

dicembre 2013 ?

novembre 2013 ?

ottobre 2013 ?

e via scrivendo....

 

E' lecita come domanda?

e anche prima che entrassero le nuove norma che danno più potere (ma io dico anche più dovere) all'amministratore per riscuotere il dovuto, cosa ha fatto? Non è che prima del giugno 2013 l'amministratore si sedeva nella sua sedia del suo studio e rimaneve in attesa...qualcosa doveva pur fare.

 

DETTO CIO' , ora l'amministratore chiederà quanto dovuto al nuovo che è stato sprovveduto a credere a quanto gli riportava il vecchio proprietario.

... è solo dal 2013 che si può agire agevolmente in giudizio nei confronti dei condomini....prima la procedura richiedeva l'autorizzazione dell'assemblea e l'amministratore non era investito degli attuali poteri per la riscossione..
Anche prima del 18.06.13 era cosi, e senza alcuna autorizzazione dell'assemblea, l'amministratore era legittimato ad agire contro il moroso e solamente sulla base del preventivo;

 

Decreto ingiuntivo, spese

Per la riscossione dei contributi condominiali, l'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale. (Cass. 12/02/93 n. 1789)

Partecipa al forum, invia un quesito

×