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giulio2000

Sanzione per ritardo pagamento contributi condominiali

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il nostro regolamento prevede la sanzione per ritardo nel pagamento dei contributi condominiali. ma è stata contestata ed in effetti anche a me sembra abbastanza artificiosa.

 

mi potreste suggerire un modo efficace e semplice per sanzionare chi paga in ritardo; deve essere anche un modo valido e sperimentato (magari previsto dai vostri regolamenti condominiali), in modo che possiamo CAMBIARE IL REGOLAMENTO.

 

grazie

ciao

io ho risolto il problema facendo deliberare il tasso di interesse legale più un punto, che viene sistematicamente applicato a tutti coloro che versano le rate (o non le versano) dopo i 15 gg dalla data fissata per ciascuna scadenza. Lo faccio da almeno una decin d'anni e non ho mai avuto contestazioni, anzi..... Gli introiti degli interessi sono inseriti a deduzione delle spese di gestione del c\c bancario.

La delibera assembleare si considera nulla quando stabilisca interessi moratori per il ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, trattandosi per l’appunto di statuizioni che non rientrano nei poteri dell’assemblea. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10196/2013.

 

 

Secondo la Corte, infatti, la delibera “deve considerarsi nulla, perché non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico dei condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità”.

(il sol 24ore)

ciao

mi leggerò in dettaglio la sentenza che citi, di cui sinceramente non ero a conoscenza. Però il mio metodo funziona tranquillamente, e mai nessuno si è preso la briga di far annullare tale delibera perchè alla fine, si tratta di pochi spiccioli, ma psicologicamente ha effetti pratci apprezzabili. Me la studio con calma perchè a volte la semplice lettura del massimario è fuorviante.

La delibera assembleare si considera nulla quando stabilisca interessi moratori per il ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, trattandosi per l’appunto di statuizioni che non rientrano nei poteri dell’assemblea. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10196/2013.

 

 

Secondo la Corte, infatti, la delibera “deve considerarsi nulla, perché non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico dei condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità”.

(il sol 24ore)

La Cassazione- Seconda sezione civile, con sentenza 10196/2013, ha porto la mano in favore dei ritardatari cronici con i pagamenti delle spese e degli oneri condominiali, decretando che le sanzioni eccedenti gli interessi legali (le cosiddette supermulte) possano essere fissate solo eventualmente nel regolamento contrattuale condominiale, ma assolutamente non possano essere stabilite dall’assemblea dei comproprietari in qualità di misure “ritorsive” nei confronti dei vicini morosi.

 

Puoi applicare solo gli interessi legali, ma diventa complicato perchè c'è chi fa il furbo e chi non può pagare realmente e con quale coraggio vai a penalizzare il poveretto in difficoltà che a mala pena riesce a pagare la normale quota condominiale? Le regole sono uguali per tutti, quindi bisogna applicarla tanto al furbetto quanto al poveretto.

Io distinguerei, anche alla luce della recente riforma; con 10196/2013 Cassazione è intervenuta in tema di interessi moratori, e proprio s tal fatto la Suprema Corte fa leva per dichiarare la nullità radicale della delibera per incopetenza dell'Assemblea.

 

Ora, nel rispetto di quanto sancito dal novellato art. 70 DD CC, non vedo come si possa negare la legittimità della sanzione, inserita nel Regolamento (contrattuale o meno), per tardivo pagamento delle quote condominiali; non quindi meri interessi moratori, ma una sanzione (nel rispetto della prescrizione edditale del Codice) che persegua il comportamento contrario al Regolamento di Condominio.

 

Vedremo le sentenze che seguiranno....

Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».

 

Mica spiccioli. Altro che liti : Disperazione:

ciao

 

l'assemblea non è mai stata chiamata a decidere sanzioni o interessi moratori nei confronti dei morosi, ma ha sempre stabilito nei confronti di tutti i tempi in cui deve essere effettuato il pagamento, trascorso il quale viene applicato l'interesse per il ritardato pagamento. Tali importi sono a copertura di interessi passivi o spese attribuite dai vari fornitori per solleciti o interessi per il ritardato pagamento. Si tratta di una norma organizzativa del condominio. Vista la sua efficacia pratica, io persevero col mio sistema che mi permette di avere tempestivamente (quasi sempre) le quote previste.

ciao

 

l'assemblea non è mai stata chiamata a decidere sanzioni o interessi moratori nei confronti dei morosi, ma ha sempre stabilito nei confronti di tutti i tempi in cui deve essere effettuato il pagamento, trascorso il quale viene applicato l'interesse per il ritardato pagamento. Tali importi sono a copertura di interessi passivi o spese attribuite dai vari fornitori per solleciti o interessi per il ritardato pagamento. Si tratta di una norma organizzativa del condominio. Vista la sua efficacia pratica, io persevero col mio sistema che mi permette di avere tempestivamente (quasi sempre) le quote previste.

Beh, se il sistema funziona perché cambiarlo?

L’importante è raggiungere lo scopo e se quei pochi spiccioli di interessi legali funzionano da deterrente, giustamente non è il caso di esasperare gli animi.

Nel caso, però, che qualcuno non volesse che gli siano addebitate ad personam le spese legali sostenute dal fornitore per eventuali solleciti, non potrai addebitarle con una semplice delibera…

Ecco che le sanzioni previste dall’art. 70 sono una vera innovazione e potranno essere un vero deterrente per quei morosi ( meglio definiti ritardatari) cronici che lo sono più per vizio (menefreghismo) che per necessità.

Nel Regolamento condominale ( molto vecchio risale a più di 35 anni fa) è inserita una clausola che per ritardati pagamenti oltre i 20 gg dalla scadenza viene applicato un tasso di interesse del 9 %. So benissimo che questa clausola può solamente venire modificata dall'Assemble a Condominiale ma mi stavo chiedendo se in ogni caso questo tasso può come dire venire impugnato anche se non modificato dall'Assemblea trattandosi di un tasso quasi usuraio. C'è qualche sentenza giudiziale a questo proposito? Grazie.

Leggendo sopra si direbbe che è una regola da considerasi nulla.

 

Proprio nell'assemblea di stasera l'amministratore ha "minacciato" di far scrivere dei solleciti di pagamento da un legale (che poi è sua figlia...), così da addebitare al condomino i 100 euro di onorario per la spesa dell'avvocato. In questo modo aggirerebbe il problema degli interessi di mora che non può applicare.

Non ho competenza in merito ma ad occhio e croce anche questo sistema non mi sembra proprio ineccepibile.

Leggendo sopra si direbbe che è una regola da considerasi nulla.

 

Proprio nell'assemblea di stasera l'amministratore ha "minacciato" di far scrivere dei solleciti di pagamento da un legale (che poi è sua figlia...), così da addebitare al condomino i 100 euro di onorario per la spesa dell'avvocato. In questo modo aggirerebbe il problema degli interessi di mora che non può applicare.

Non ho competenza in merito ma ad occhio e croce anche questo sistema non mi sembra proprio ineccepibile.

i solleciti di pagamento sono spese generali di gestione del condominio e non possono essere addebitati come spesa personale.

le raccomandate di sollecito sono sicuramente da ripartire in base ai millesimi di proprietà.

la lettera fatta scrivere ed inviare dall'avvocato la paga chi gli ha commissionato l'incarico, non certo il destinatario.

solo un giudice (forse) dopo dimostrazione di vari tentativi personali dell'amministratore andati a vuoto, potrà eventualmente stabilire se la spesa deve essere addebitata al moroso oppure a tutti i condomini in ragione dei millesimi.

https://www.condominioweb.com/lettere-di-sollecito-per-morosita-chi-li-paga.11691

Grazie per le risposte ricevute tuttavia mi manca sempre una risposta relativa al fatto che se questa clausola nel Regolamento Condominiale prevede un tasso del 9% per ritardati pagamenti delle spese può essere in qualche modo NON OSSERVATA trattandosi di una percentuale a mio modo di vedere usuraia e quindi NON APPLICABILE senza che non venga modificata dal l’Assemblea dei Condomini . Per questo mi chiedevo se esiste qualche sentenza della giurisprudenza relativa a quanto sopra esposto.In buona sostanza un Condomino a cui vengono addebitati interessi passivi del 9 % può opporsi a non riconoscerli anche se è inserita questa clausola ne Regolamento del Condominio? Specifico anche che è stato richiesto all’Amministratore di inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea la modifica della clausola ma si è sempre rifiutato. Grazie.

Anche se per decenni è rimasto in disuso e quindi non è stato osservato.

Il regolamento risulta sempre valido fin quando non viene destituito.

 

L'interpretazione del regolamento contrattuale da parte del giudice, limiti ed esclusioni.

Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 4 aprile 2011, n. 7633.

L'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici.

ciao

Gli introiti degli interessi sono inseriti a deduzione delle spese di gestione del c\c bancario.

Indipentemente dalla liceità legale non ritengo questa iniziativa molto corretta. Ad esempio gli affittuari (anch'essi coinvolti nel pagamento delle quote condominiali) non contribuiscono al pagamento della gestione del conto corrente bancario, dovrebbe essere presa in considerazione una voce comune a tutti i paganti e non solo ad alcuni.

Grazie per la risposta. Quindi se ho ben capito non ci sono come dire strumenti giuridici validi ( precedenti sentenze ad esempio) per opporsi a una clausola condominiale a mio parere oggigiorno assolutamente illegittima dato che gli interessi di mora oggi non sono certo del 9%. Giusta questa mia ultimo post? Anche perchè qui non si tratta di interpretazione del Regolamento Condominiale bensì di illegittimità.

Ma perchè non aprite una nuova discussione in modo da evitare di leggere dall'inizio?

Questa discussione è stata aperta a luglio 2013, quando addirittura non era neanche stato modificato l'art. 70 novellato nel 2012.

Ho letto 10 post inutilmente, perchè non servono a questa continuazione.

Hai ragione ma personalmente non sempre riesco ad accorgermi della data dei post.

Non è la prima cosa che si guarda in effetti.

Come me credo anche altri (te compreso da quanto affermi).

Forse sarebbe opportuno che chi riprende vecchi post, che sa essere vecchi perchè li va a riesumare volontariamente, lo scrivesse chiaramente in apertura dell'intervento in maniera da destare l'attenzione di chi seguirà nei commenti.

potrebbe lo staff far apparire in automatico una segnalazione che avverta che si sta riprendendo una discussione datata (che so ... più di sei mesi, più di un anno) invitando così all'apertura di una nuova ?

Gli interessi di mora in base alla sentenza citata non sono applicabili SOLAMENTE se sono stati deliberati a maggioranza.

Se nel regolamento condominiale gli interessi di mora sono stati deliberati ad UNANIMITA' il condomino moroso li deve pagare.

Inoltre perchè se ci sono delle scadenze il condomino furbetto dovrebbe sempre cavarsela solo con gli interessi legali?

Poi ci si lamente perchè l'Italia va male? Già da queste piccole cose si capisce che si vive nella repubblica delle banane.

I giudici invece di tutelare tutti i condomini (ed il Condominio) tutelano i condomini ritardatari e morosi! Uno schifo di paese.. Il paese dei furbetti disonesti!

Modificato da dadeup_it
Ospite
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