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Ascensore rumorosissimo vicino al soggiorno di un appartamento: va risarcito il danno non patrimoniale subito dal condomino

L'accertata esposizione a immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione.
Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 301 del 14 febbraio 2024, riformando la pronuncia di primo grado, ha stabilito che va risarcito il danno non patrimoniale per rumori in condominio, anche se non è stato possibile accertare alcun pregiudizio biologico, trattandosi di diversa tipologia di lesione. Approfondiamo la vicenda.

Ascensore rumoroso: fatto e decisione

Un condomino conveniva in giudizio la compagine per sentirla condannare all'esecuzione di lavori che impedissero all'ascensore condominiale di superare la soglia di tollerabilità relativa alla produzione di immissioni rumorose.

Nello specifico, l'attore rappresentava di essere proprietario di un appartamento, situato al quinto piano dello stabile condominiale, composto da cucina, bagno, disimpegno, camera e soggiorno, quest'ultimo con il muro confinante con le scale condominiali e posto sotto il locale ascensore.

Il funzionamento dell'impianto di sollevamento provocava una costante e intollerabile immissione acustica all'interno dell'immobile dell'attore, il quale lamentava di non poter riposare né svolgere in tranquillità gli atti tipici della vita quotidiana.

Chiedeva pertanto, oltre che l'esecuzione dei lavori necessari a ridurre la condotta illecita, anche la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni ex art. 2059 c.c. derivante dalla lesione della persona e del godimento della propria vita nell'ambito della propria abitazione, e in particolare il danno alla salute, da quantificarsi all'esito di apposita ctu.

Il giudice di primo grado, pur accogliendo la domanda con riferimento alla condanna all'esecuzione dei lavori che eliminassero o limitassero le immissioni rumorose, non accordava alcun risarcimento, non essendo stata fornita prova né del presunto deprezzamento del locale né del danno biologico patito dall'attore.

Quest'ultimo proponeva appello affinché - tra le altre cose - gli venisse riconosciuto il risarcimento.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 301 del 14 febbraio 2024 in commento, ha accolto il motivo di gravame, affermando che va risarcito il danno non patrimoniale per rumori in condominio, anche se non è stato possibile accertare alcun pregiudizio biologico, trattandosi di diversa tipologia di lesione.

Secondo il giudice fiorentino, non può seriamente dubitarsi che le immissioni abbiano determinato un'alterazione delle abitudini di vita dell'attore.

Difatti, essendo il vano servizi (dell'ascensore) posto al di sopra del soggiorno dell'appartamento (come comprovato anche dalla planimetria), è ragionevole presumere che, stante l'entità del differenziale con il rumore di fondo rilevato dal Ctu, sia stato certamente compromesso l'esercizio di quelle attività normalmente esplicabili in tale ambiente (quali, a titolo esemplificativo, leggere, guardare la televisione, ascoltare musica, ecc.).

La Corte di Appello ha quindi ritenuto opportuno procedere alla liquidazione equitativa del danno, parametrato su un arco di tempo che va dalla prima segnalazione stragiudiziale del pregiudizio fino all'esecuzione dei lavori suggeriti dal Ctu, quantificato in € 100,00 mensili, così pervenendosi a un totale di € 5.000,00.

Ascensore rumoroso: il condominio risarcisce

Ascensore rumoroso: considerazioni conclusive

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 301 del 14 febbraio 2024 in commento, sembra aver correttamente applicato i principi giurisprudenziali affermatisi negli ultimi anni.

Solo a titolo esemplificativo, si rammenta la pronuncia con cui la Suprema Corte ha stabilito che «l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita» (Cass., 13 Aprile 2022, n. 11930).

In particolare, nella citata pronuncia, il massimo organo nomofilattico ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo «ha sanzionato più volte gli stati aderenti alla convenzione, i quali - in presenza di livelli di rumore significantemente superiori a quello massimo consentito dalla legge - non avevano adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare» (CEDU, sent. 9 novembre 2010).

Con riferimento alla liquidazione equitativa del danno, la giurisprudenza ha ricordato che «l'esercizio, in concreto, dei potere discrezionale conferito al giudice di liquidare n danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità qualora la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito» (tra le altre, Cass., 13 ottobre 2017, n. 24070).

Sentenza
Scarica App. Firenze 14 febbraio 2024 n. 301
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