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Ascensore installato a spese di un singolo proprietario: è sempre possibile aderirvi?

Se l'ascensore è realizzato senza coinvolgimento delle parti comuni e in una proprietà privata è funzionalmente destinato al godimento di tutti?
Avv. Marco Borriello 

Con la recente sentenza n. 9723 del 19 giugno 2023, il Tribunale di Roma ci ha ricordato che l'ascensore rientra nelle parti condominiali di un fabbricato per esplicito riferimento contenuto nell'art. 1117 n. 3 cod. civ. Si tratta, infatti, di un bene funzionalmente destinato al godimento di tutti i proprietari dell'edificio e, come afferma la Cassazione, c'è una stretta relazione strumentale tra l'ascensore e l'uso comune dello stesso (ex multis Cass. n. 3624/2005).

Le predette considerazioni, però, valgono per l'impianto installato, originariamente, dal costruttore o per quello realizzato, successivamente, e voluto da tutti i proprietari. In tal casi è impossibile escludere la condominialità dell'elevatore.

Cosa accade, invece, in quegli edifici dove l'ascensore viene montato su iniziativa soltanto di alcuni condòmini? Si può sempre parlare di un bene comune? Coloro che non hanno partecipato all'installazione dell'impianto possono aderire successivamente alla comunione oppure, non è sempre possibile?

Vediamo come ha risposto a queste domande il Tribunale di Roma.

Ascensore installato a spese di un singolo proprietario: è sempre possibile aderirvi? Fatto e decisione.

In un fabbricato, successivamente all'installazione di un ascensore a cura e spese di un singolo proprietario (nello specifico, una società), un altro condòmino chiedeva di partecipare ai vantaggi della predetta innovazione, versando il contributo proporzionalmente previsto.

Tuttavia, non ricevendo alcun riscontro positivo in via stragiudiziale, la domanda era proposta dinanzi al competente Tribunale di Roma.

In sede giudiziale, l'attore proponeva la detta istanza in base al disposto di cui all'art. 1121 co. 3 cod. civ. Per legge, infatti, coloro che non partecipano alla realizzazione dell'impianto possono aderivi, successivamente. Nonostante ciò, l'ufficio laziale ha respinto la domanda.

Per il Tribunale di Roma, la norma sopra citata ed invocata a sostegno della propria azione legale non era applicabile al caso de quo. Dall'istruttoria era emerso che l'ascensore era stato collocato nella proprietà privata della società convenuta.

Addirittura, si trattava di un dato risultante da un precedente procedimento, la cui sentenza era, ormai, passata in giudicato. Non era coinvolta, perciò, alcuna parte comune del fabbricato.

Ascensore installato dal singolo condomino nelle parti comuni: un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate

Non vi era, quindi, nessun presupposto per poter imporre la compartecipazione e il diritto d'uso all'attuale proprietario dell'ascensore "La disciplina invocata dall'attore è, infatti, applicabile non già ai beni di proprietà esclusiva di un condomino realizzati all'interno della sua proprietà privata, bensì a quei beni realizzati su parti condominiali ex artt. 1120 e 1121 c.c.".

La parte attrice è stata, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali nel rispetto del naturale principio della soccombenza.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento conferma che non è sempre possibile aderire alla comunione dell'ascensore installato a cura e spese di uno o più condòmini.

Se, infatti, l'impianto è stato realizzato senza alcun coinvolgimento delle parti comuni e all'interno di una proprietà privata, non può essere considerato funzionalmente destinato al godimento di tutti i proprietari. In tal caso, quindi, esso sfugge alla presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ. e non ne può essere chiesto l'uso comune invocando l'art. 1121 cod. civ.

Ecco, dunque, spiegati i motivi della decisione in esame.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 19 giugno 2023 n. 9723
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