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Paletti al posto delle fioriere, nessuna turbativa nel possesso

L'apposizione di cancello e paletti, in sostituzione delle fioriere, non sono elementi utili per un accertamento di turbativa del possesso.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il diritto di chiudere il proprio fondo, ad esempio tramite l'apposizione di un cancello e di alcuni paletti, è sancito dall'art. 841 c.c., ma può essere in grado d'incidere su una situazione di fatto esistente da molto tempo pregiudicando eventuali diritti altrui.

La lesione del possesso, però, può essere considerata tale solamente se il giudice chiamato a decidere se sia davvero stata perpetrata motiva adeguatamente la propria decisione.

In poche parole, non basta dire che il cambiamento della situazione di fatto ha leso il possesso ma bisogna anche spiegare, in modo chiaro e preciso, perché si ritiene avvenuta tale violazione; non farlo espone la decisione così presa a delle censure.

Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12258 del 30 maggio 2014.

Il caso che ha portato alla decisione in esame è assai frequente: un condominio decide di meglio delimitare la proprietà. Per far ciò appone all'ingresso dell'edificio un sbarra per regolare l'accesso delle autovetture e sostituisce delle fioriere, che delimitavano il confine con una proprietà altrui, con dei paletti a loro volta uniti dal una serie di catene. (Cosa succede se l'insegna di un negozio impedisce l'allaccio dell'impianto di riscaldamento?)

Il proprietario dell'immobile confinante non gradiva questa mutazione dello stato dei luoghi e portava in giudizio il condominio: quelle modifiche costituivano spoglio nel possesso e dovevano essere immediatamente rimosse, in quanto non gli consentivano di esercitare il passaggio così come fatto fino ad allora.

Nel corso del giudizio di primo grado la domanda così formulata veniva respinta, mentre in sede d'appello le ragione dell'originario attore venivano accolte: i paletti che sostituivano le fioriere turbavano il possesso e dovevano essere rimossi.

Possesso tra fatto e diritto

L'art. 1141 c.c. definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.

Il codice civile disciplina l'istituto del possesso avendo cura di specificare quando il possesso debba considerarsi lecito e quando no, e di conseguenza quali sono le azione esperibili a sua tutela e o per vederlo cessare.

E' bene specificare che il possesso, laddove non esistano fonti negoziali legittimo l'esercizio del diritto presupposto, può essere considerato elemento utile a far maturare l'usucapione di un diritto di proprietà, di usufrutto o di una servitù.

Usucapione e interversione del possesso.

Nella fattispecie risolta dalla Cassazione con la sentenza n. 12258, il giudice d'appello aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese del vicino del condominio, argomentando proprio sulla base del fatto che le opere realizzate dalla compagine rappresentavano uno spoglio del possesso in quanto impedivano, o comunque rendevano gravoso, l'esercizio del passaggio.

Quando la Cassazione è stata chiamata a dipanare la matassa ha ritenuto quella decisione troppo sbrigativa. Secondo gli ermellini, infatti, “non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso” (Cass. 30 maggio 2014, n. 12258).

In questo contesto, hanno detto i giudici di piazza Cavour, l'apposizione di cancello e paletti, in sostituzione di fioriere, non sono di per sé elementi utili a poter addivenire ad un accertamento di turbativa del possesso se nella sentenza che dispone in tal senso non v'è adeguata motivazione del perché tali opere siano lesive della situazione possesso.

Per dirla in breve: il possesso merita tutela ma ciò non vuol dire che ogni comportamento che vada ad interferire con esso debba essere considerato illegittimo. Per essere considerato tale, c'è bisogno di un'adeguata motivazione che, nel caso di specie, era assente.

Da leggere: L'installazione di una persiana nel cortile non configura turbativa del possesso.

Sentenza
Scarica Cass. 30 maggio 2014, n. 12258
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