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Apertura conto, assegno contraffatto e abusivamente sottratto. L'amministratore non è responsabile.

La Cassazione ci ricorda le cautele che la banca deve adottare all'apertura di un conto, anche allo scopo di impedire potenziali azioni illecite successive.
Avv. Marco Borriello 

Con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due assegni contraffatti ed incassati presso un ufficio postale. Nello specifico sto parlando dell'ordinanza n. 26405 del 29 settembre 2021.

Non si è trattato, però, della responsabilità penale degli autori di questo reato, bensì si è discusso della colpa della banca nell'aver consentito all'autore di compiere questo misfatto.

In particolare, il soggetto che ha agito in giudizio è stato un condominio, cioè l'ente a cui appartenevano i titoli sottratti e che sono stati, indebitamente, negoziati.

Questi, infatti, ha inteso recuperare dall'istituto le somme, inopinatamente, incassate dai furfanti e sottratte al conto condominiale.

Bisogna, però, capire se e come è stato possibile individuare una negligenza della banca de quo e se, perciò, l'azione di recupero ha avuto buon fine.

Vediamo, quindi, cosa è accaduto in questo fabbricato in provincia di Torino e come si è evoluta questa controversia risoltasi solo dopo tre gradi di giudizio.

Incasso assegno contraffatto e negligenza banca. Il caso concreto

La vicenda nasce nell'estate del 2009, allorquando il nuovo amministratore di un condominio constatava che mancavano alcuni assegni a disposizione dell'ente in quanto titolare di un conto corrente.

L'amministratore, infatti, in data 30.07.2009 si accorgeva dell'accredito di due assegni di cui ignorava l'esistenza. Purtroppo, facevano parte di un carnet diverso dall'unico ricevuto dal proprio predecessore.

Nonostante ciò, pochi giorni dopo, cioè il 04.08.2009, il rappresentante del condominio era informato dalla banca di essere ancora in tempo per bloccare il pagamento di questi assegni.

Questi, infatti, per il momento, erano stati solo versati sul conto del posticcio titolare/malfattore.

In data successiva, quindi, il condominio segnalava, ufficialmente, l'anomalia all'istituto (05.08.2009), provvedendo, poi, a formalizzare una denuncia il successivo 06.08.2009. Lo scopo era, ovviamente, quello di impedire ogni movimentazione successiva del denaro.

Purtroppo per il fabbricato, nonostante le predette circostanze, al reo non era impedito il prelievo delle somme già depositate. Ciò avveniva con 5 operazioni compiute nella stessa giornata del 06.08.2009.

Insomma, come è facile capire, l'intricata vicenda si era consumata in poco tempo e i convulsi confronti tra le parti interessate non avevano impedito al responsabile di incassare il maltolto.

Sono state, dunque, queste le ragioni che hanno condotto all'azione di recupero del condominio, purtroppo, bloccata da un provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale di Roma. Secondo questi, infatti, non poteva addebitarsi alcuna negligenza alla banca.

Seguiva, quindi, il giudizio in Appello, al termine del quale la precedente decisione era, integralmente, riformata. Secondo la Corte, infatti, l'istituto appellato avrebbe dovuto adottare delle maggiori cautele nella negoziazione dei titoli bancari in contestazione. Per questa ragione, l'azione risarcitoria del condominio veniva, invece, accolta.

Si giungeva, quindi, dinanzi alla Corte di Cassazione che, valutati gli atti, ha ritenuto di confermare il verdetto espresso in secondo grado. La soccombenza sulle spese di lite è stata un'ulteriore conseguenza a carico del ricorrente istituto bancario.

Incasso assegno: la banca deve operare con cautela

La Corte di Cassazione in commento, nel supportare la propria decisione, ha richiamato il ragionamento espresso dalla precedente Corte di Appello di Roma, secondo la quale, la banca, nel negoziare i titoli bancari, avrebbe dovuto adottare delle particolari cautele.

In primo luogo, all'apertura del conto, sarebbe stato opportuno procedere all'identificazione del correntista mediate due documenti di riconoscimento e non uno solo (raccomandazione dell'Associazione Bancaria Italiana) nonché sarebbe stato utile provvedere a raccogliere il codice fiscale e la busta paga del titolare.

Nello specifico, inoltre, Poste Italiane si sarebbe dovuta avvedere dell'anomalia dell'intera operazione, visto che gli assegni sospetti erano stati negoziati, quasi simultaneamente, in due filiali diverse da quella in cui era stato aperto e radicato il conto.

Insomma, la semplice identificazione del correntista malfattore, sulla base di un documento apparentemente valido, non poteva essere sufficiente ad escludere la negligenza nell'operato dell'istituto.

Infine, la circostanza per cui il nuovo amministratore non si era accorto degli assegni mancanti, poi illecitamente contraffatti, non era stata rilevante per riconoscere un concorso nell'illecito (Art. 1227 cod. civ.). Infatti, secondo la Cassazione, la negligenza, con la quale l'istituto aveva operato, non era stata, minimamente, condizionata dalla predetta vicenda «la responsabilità di Poste Italiane, per aver operato il pagamento in favore di soggetto non legittimato, si poneva come fatto sopravvenuto tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore del Condominio, nella diligente custodia del carnet di assegni, e il pagamento operato in favore del soggetto accreditatosi come titolare del diritto cartolare (Cass. n. 2520/2018; Cass. n. 23460/2014; Cass. n. 7618/2010)».

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Incasso assegno contraffatto: la banca responsabile deve restituire la somma rivalutata

Secondo la Corte di Cassazione in commento, è corretto che la somma, oggetto di un assegno bancario contraffatto e negligentemente negoziato dalla banca, sia restituita al correntista debitamente rivalutata.

Trattasi, infatti, di un debito di valore «l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce infatti debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. n. 18299/2003; Cass. n. 5843/2010; Cass. n. 13225/2016)».

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Sentenza
Scarica Cass. 29 settembre 2021 n.26405
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