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Responsabilità per l'emissione di assegni tratti su conto corrente Condominiale.

Responsabilità dell'amministratore condominiale per assegni emessi: come gestire i rischi legati a operazioni illecite e la tutela degli interessi del condominio nella giurisprudenza attuale.
Avv. Piergiorgio Gabrieli - Foro di Roma 
11 Giu, 2020

Argomento di consistente rilevanza nei rapporti negoziali gestiti ed attuati da un mandatario nell'interesse del mandante è certamente quello che riguarda la precisa individuazione, in caso di operato illegittimo o di omissione da parte del proprio rappresentante cui la legge fa discendere una responsabilità, del soggetto giuridico in capo al quale tale responsabilità esplicherà in concreto i propri effetti.

Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza.

Vale innanzitutto la pena ricordare brevissimamente che il nostro ordinamento, nel disciplinare il mandato agli art.1703 e ss. c.c., gli riconosca due diverse possibili "vesti", entrambe valide e legittime ma profondamente diverse tra loro: quella del mandato con rappresentanza e del mandato senza rappresentanza.

Nel primo caso il mandatario agisce in nome del mandante, sicché gli effetti degli atti da lui compiuti con spendita del nome, ricadono direttamente ed in automatico sul rappresentato.

Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce - sia pur sempre in esecuzione del mandato - in nome proprio assumendo, così, personalmente diritti e obblighi derivanti dagli atti da lui compiuti con i terzi i quali non hanno alcun rapporto diretto con il rappresentato.

È quindi onere del mandatario dotato del potere di rappresentanza, nell'esercizio delle attività demandategli, manifestare in modo inequivoco all'interlocutore terzo contraente di stare agendo non già nell'interesse e a fini propri, bensì in qualità di mandatario e quindi in nome e nell'interesse del proprio mandante.

Natura del mandato di Amministratore condominiale.

Deve poi rammentarsi, richiamando l'art.1131 c.c. in ambito più precipuamente di nostro interesse, che l'Amministratore di condominio è espressamente riconosciuto dal nostro ordinamento come un mandatario con rappresentanza dei partecipanti al condominio, seppur nei limiti delle attribuzioni sancite dagli articoli 1129 e 1130 c.c. o dei diversi poteri conferitigli dall'assemblea o dal regolamento, potendo agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi, nonché essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni del fabbricato.

Tali premesse ricognitive di portata generale offrono lo spunto per entrare, più nello specifico, entro il tema delle responsabilità connesse all'emissione da parte dell'Amministratore di assegni bancari tratti su conto corrente del condominio; fattispecie di sovente affrontata dagli organi giusdicenti soprattutto in relazione a casi di titoli emessi ma risultati non coperti all'incasso e alla conseguente imputazione soggettiva nella levata del protesto.

L'immedesimazione organica nelle statuizioni della Cassazione.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito, in proposito, il principio secondo il quale in tema di assegni bancari emessi da un mandatario nell'esercizio della propria attività di rappresentanza, i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui non sono rinvenibili soltanto nell'esistenza effettiva di una valida procura e nella sottoscrizione autografa del titolo ma, attesa la letteralità propria e caratterizzante la natura di assegni e titoli cambiari, anche l'indicazione della qualità del firmatario, in modo da rendere evidente ai terzi contraenti l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri (tra le molte, Cass. Civ. S.10388/2012 e S.13096/2005).

Proprio in applicazione di questa linea gli Ermellini hanno ulteriormente chiarito che per l'elevazione del protesto deve guardarsi al soggetto che ha firmato il titolo, con la conseguenza che, ove nell'assegno siano rilevabili inequivocabili indici attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto sarà levato nei confronti del rappresentato mentre, in assenza di tale specificazione, le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione e circolazione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto (Cass. Civ. S. n. 25371/2013 e S. 10417/2010).

L'amministratore può accettare assegni post-datati dal condomino moroso?

La sentenza del Tribunale di Milano n.2636/2020.

In tale contesto desta interesse la singolare vicenda giudiziaria recentemente affrontata e decisa dal Tribunale di Milano con Sentenza n. 2636 del 28.4.2020 che ha visto coinvolti, l'un contro l'altro armati, due condominii lombardi.

La peculiarità della vicenda risiede nel fatto che entrambi i condominii, in passato per un certo lasso di tempo, erano stati gestiti dal medesimo Amministratore che, proprio nel periodo di simultanea gestione, aveva emesso un significativo numero complessivo di assegni bancari dal conto corrente dell'uno a beneficio dell'altro condominio e viceversa, con intenti quantomeno illeciti a proprio vantaggio.

Tanto da aver generato, nell'attualità e cessati entrambi i mandati, una reciproca pretesa restitutoria da parte degli enti degli importi per essi veicolati.

La singolarità della vicenda, ampiamente sviscerata dal Giudice meneghino in corso di giudizio, in effetti rileva proprio per la centralità individuata nella condotta illecita attuata dall'Amministratore condominiale, profittando della contestualità dei mandati ottenuti dai due condomini.

Tanto che, pur avendo il Giudice preso atto documentalmente che le firme di traenza e girata per l'incasso fossero state apposte dall'amministratore con esplicito richiamo alla propria qualità di mandatario, tuttavia nel caso in esame ha dichiarato non sussistere vincolo d'immedesimazione organica in quanto riconosciuta la condotta dell'agente come funzionale a un unico disegno appropriativo/distrattivo comune a entrambi i Condominii e, quindi, del tutto inidonea a dimostrare l'imputabilità dei reciproci percepimenti di somme in capo a ciascuno dei due Condominii, viceversa individuati come strumenti e vittime del comune infedele amministratore.

Cosa rischia il condominio e l'amministratore in caso di assegno scoperto

Sentenza
Scarica Trib. Milano 28 aprile 2020 n. 2636
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