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Anagrafe condominiale e assegnazione della casa coniugale

Che rapporto intercorre tra l'assegnazione della casa familiare e la tenuta dell'anagrafe condominiale?
Avv. Valentina Papanice 

Assegnazione della casa familiare e tenuta dell'anagrafe condominiale

C'è un'interrelazione tra l'assegnazione della casa familiare emessa (eventualmente) nell'ambito di un giudizio di separazione e divorzio e la tenuta del registro di anagrafe condominiale?

Prima di dare una risposta premettiamo brevi cenni alle norme coinvolte: quelle relative alla disciplina condominiale e quelle relative alla procedura di separazione e divorzio.

Tenuta del registro di anagrafe condominiale

Come noto ormai a molti, l'anagrafe condominiale è stata introdotta dalla riforma del condominio di cui alla L. n. 220/2012. Specifichiamo che, se la norma ricomprende la tenuta dell'anagrafe condominiale tra gli obblighi spettanti all'amministratore, non mancano i doveri posti a carico dei condòmini.

Infatti, la norma è sì inserita nell'art. 1130, co.1, n.6 c.c., dedicato alle attribuzioni dell'amministratore, il cui elenco è introdotto con il verbo ausiliare "deve"; ma anche a carico dei condòmini, prevede delle attività la cui omissione è sanzionata con l'addebito dei costi sostenuti "ai responsabili".

Come possiamo leggere qui di seguito, testualmente la prescrizione prevede che spetta all'amministratore "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".

Assegnazione della casa coniugale e giudizio di separazione e divorzio

L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei due può essere disposta fin dai primi provvedimenti del giudizio di separazione, cioè quelli emessi ai sensi dell'art. 708, co. 3, c.p.c.

Tale norma prevede, per quanto qui interessa, che "il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi".

Tali provvedimenti possono poi essere revocati o confermati successivamente dalla sentenza di separazione e anche dopo (v. art. 710 c.p.c.); l'assegnazione potrà anche essere disposta per la prima volta nella detta sentenza.

Così come potrà esser emessa nella sentenza di divorzio e successivamente revocata al venir meno dei presupposti che l'hanno determinata, su richiesta dell'altra parte (v. in particolare artt. 6 e 9, L. n. 898/1970).

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Assegnazione della casa coniugale e anagrafe

Torniamo ora alla domanda iniziale: che rapporto intercorre tra il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e la tenuta del registro di anagrafe condominiale?

La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione della norma sul registro dell'anagrafe condominiale; ne consegue che in seguito all'emissione del provvedimento, se l'abitazione è in condominio, le parti dovranno informare l'amministratore delle novità intervenute perché provveda all'aggiornamento dei dati in suo possesso; in difetto scatterà la procedura prevista dall'art. 1130, co.1, n.6 c.c.

L'assegnazione della casa coniugale rientra nell'ambito di applicazione della norma sulla tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, co.1, n.6 c.c. in quanto nel caso di specie siamo, a seconda degli orientamenti, di fronte alla costituzione di un diritto personale di godimento o ad un diritto reale di godimento.

Infatti, perciò che attiene alla natura dell'assegnazione della casa coniugale un primo orientamento afferma che il diritto sulla casa coniugale riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, con il provvedimento di assegnazione in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (v. ad es. Cass. n. 4719/2006).

Secondo un altro orientamento si tratta invece della costituzione del diritto reale di abitazione di cui all'art. 1022 c.c. (v. Cass. n. 9998/2017).

Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale

Cosa accade se le parti non informano l'amministratore della novità? E ancora, Il provvedimento, riguardando, un bene immobiliare, deve essere trascritto sui registri immobiliari? E sull'atto di matrimonio tenuto presso l'anagrafe comunale?

Poniamo queste domande insieme perché la risposta le accomuna.

Come dispone l'art. 1130 c.c., se le parti non informano l'amministratore, questi sarà tenuto a sollecitarle e a procedere alle ricerche utili a reperire le informazioni.

Come dovrà effettuare le dette ricerche, lui o il professionista incaricato?

Certamente mediante accesso ai registri immobiliari, in quanto il provvedimento di assegnazione è trascrivibile sui registri immobiliari.

In aggiunta, mediante visione dell'atto di matrimonio sul quale potrà evincersi l'annotazione del provvedimento di separazione e divorzio (ex art. 9, L. n. 396/2000) e lettura del detto provvedimento.

Ma la domanda è spontanea: come potrà l'amministratore attivarsi per le dette ricerche se nessuno glielo dice? Ed è facile osservare che l'amministratore non si può certo sognare di andare ad effettuare queste verifiche per ogni abitazione tenuta in proprietà da perone sposate ed addirittura ogni anno.

Certamente ciò è vero. In ogni caso le dette verifiche dovranno essere effettuate in caso di recupero giudiziale del credito condominiale. Ciò, al fine di verificare se si sono richiesti gli oneri condominiali alla persona giusta e, in caso di pignoramento dell'immobile, se c'è correlazione tra titolarità dell'immobile e persona tenuta al pagamento.

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Assegnazione casa coniugale: chi paga le spese condominiali?

Chi paga le spese condominiali in caso di assegnazione della casa coniugale?

E sì, perché una volta acclarato che vi è stata assegnazione della casa coniugale ad uno dei due, si dovrà verificare a chi spetta pagare le spese condominiali. In proposito, ad es., la sentenza della Corte di Cassazione n. 18576/2005 ha statuito che il provvedimento di assegnazione debba indicare chi dei due sia tenuto.

La sentenza, decidendo su un caso di assegnazione al non proprietario dell'immobile, ha statuito che in difetto di espressa statuizione le spese siano a carico dell'assegnatario.

In assenza di tale specifica statuizione sembra indubbio che i criteri di attribuzione della spesa dovranno essere quelli ordinari: quelli cioè che attribuiscono le spese ordinarie a chi utilizza l'immobile e quelle straordinarie a chi è il proprietario.

Ricordiamo che al diritto di abitazione si applicano in quanto compatibili le norme sull'usufrutto (v. art. 1026 c.c.) e che ora (cioè, in seguito alla riforma del condominio di cui alla L. n. 220/2012) la legge stabilisce la solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario (v. art. 67, ult. co., disp. att. trans. c.c.).

In conclusione, la risposta su chi sia tenuto al pagamento degli oneri condominiali non può darsi in astratto e va effettuata di volta in volta.

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