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Miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo. Per gli amministratori di condominio ci sono dei limiti

L'amministratore di condominio è incompatibile con l'assunzione dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri.
Redazione Condominioweb.com 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ha disposto delle modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017pubblicata in GU Serie Generale n.143 del 22-06-2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017".

Tra queste modifiche, di particolare importanza, vi sono quelle in ambito condominiale.

Ambito di applicazione. Le disposizioni della presente ordinanza sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Soggetti beneficiari. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale.

Limitatamente ai casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari.

Infine possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legge che svolgevano, alla data del sisma, l'attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2.

In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalità stabilite dalla stessa ordinanza.

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Situazioni di incompatibilità dell'amministratore di condominio. A tal proposito l'ordinanza in esame prevede che l'attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibilecon l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016.

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I limiti di spesa. In argomento, il provvedimento in esame precisa che ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:

a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro;

b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;

c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro;

d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.

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