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La revisione delle tabelle millesimali decorre dal passaggio in giudicato della sentenza

Delibera per vizi di costituzione dell'assemblea.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

La sentenza che accoglie la domanda di revisione e/o modifica delle tabelle millesimali non ha natura dichiarativa, ma costitutiva. Pertanto, l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal suo passaggio in giudicato.

Sulla base di questo principio di diritto, la Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 564 del 16 febbraio 2016, ha annullato la delibera per vizi di costituzione dell'assemblea.

Il quorum costitutivo, infatti, era stato calcolato in base alle nuove tabelle, come modificate dalla sentenza del tribunale, che aveva definito un precedente procedimento giudiziario di revisione/modifica delle tabelle.Tuttavia, alla data dell'assemblea, la sentenza di revisione non era ancora passata in giudicato, con la conseguenza che l'assemblea avrebbe dovuto utilizzare ancora le vecchie tabelle millesimali, ancora vigenti.

Infatti, la pronuncia con cui il giudice rettifica o modifica le tabelle millesimali ha natura costitutiva (e non dichiarativa). Ne consegue che le vecchie tabelle, seppur errate, rimangono le uniche valide e vigenti fino al passaggio in giudicato della sentenza che le rettifica o modifica.

È ad esse, dunque, che bisogna fare riferimento per il calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti per la validità delle delibere.

Nel caso preso in esame dalla sentenza in commento, i proprietari di un appartamento in condominio convenivano in giudizio il condominio per chiedere l'annullamento della delibera che aveva all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del bilancio consultivo, la conferma o revoca dell'amministratore e l'approvazione del preventivo per l'anno successivo.

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Secondo i condomini, la delibera era stata adottata da una assemblea non validamente costituita. La quota di costituzione indicata nel verbale (535/1000) era stata calcolata in base alle tabelle frutto di un procedimento civile di revisione delle stesse, definito con sentenza del Tribunale di Lodi, depositata ma non notificata e, dunque, non ancora passata in giudicato in pendenza del termine per proporre impugnazione.

In altre parole, secondo gli appellanti alla data della delibera impugnata erano ancora vigenti le vecchie tabelle, poiché la sentenza di revisione delle stesse non era ancora passata in giudicato e, dunque, non poteva ancora produrre i suoi effetti costitutivi.

Il condominio aveva provato a difendersi affermando che la delibera impugnata era stata annullata con altra delibera successiva, che aveva determinato la cessazione della materia del contendere.

Secondo i giudici d'appello, però, la successiva delibera non ha sostituito in toto quella contestata, ma solo per il punto relativo al bilancio consultivo. Ne deriva che la cessazione della materia del contendere deve considerarsi intervenuta solo per le domande attinenti all'approvazione del bilancio consultivo, ma non per gli altri punti, per i quali, invece, va accolta la domanda di annullamento.

Facendo applicazione del principio di diritto richiamato all'inizio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7696/1994; n. 5690/2011), la Corte d'appello milanese ha accertato che, all'epoca dell'adozione della delibera impugnata la sentenza di revisione delle tabelle non era ancora passata in giudicato.

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Fino al momento del passaggio in giudicato, infatti, rimangono valide ed efficace le tabelle precedenti; ad esse soltanto occorre fare riferimento per calcolare il quorum costitutivo richiesto in relazione ai punti all'ordine del giorno.

Nel caso di specie, invece, la delibera impugnata risultava adottata con valori proporzionali di ripartizione del piano contrari a quelli che sarebbero stati effettivamente da applicarsi (cioè con i valori risultanti dalle tabelle revisionate dal tribunale, non ancora vigenti), e dunque deve essere dichiarata invalidamente assunta.

Sentenza
Scarica Corte d'Appello di Milano, n. 564 del 16 febbraio 2016
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