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Ripartizione consumi idrici in condominio per millesimi: è legittima?

In mancanza di contatori di sottrazione installati negli immobili, la ripartizione delle spese dell'acqua va effettuata in base ai valori millesimali delle singole proprietà
Avv. Marco Borriello 

Nel procedimento appena conclusosi dinanzi al Tribunale di Roma con la sentenza n. 6163 del 18 aprile 2023, si è discusso della ripartizione dei consumi idrici in un condominio romano, nell'occasione debitamente votata durante un'assemblea in sede di approvazione di vari bilanci consuntivi.

Sull'argomento sappiamo che, di regola, non dovrebbero esserci contestazioni, visto che il consumo in questione è, generalmente, attribuito in base al personale impiego dell'acqua. Eppure c'è un caso particolare dove la suddivisione tra i vari utenti avviene con un criterio diverso, cioè in base ai millesimi di riferimento per ogni singola proprietà.

Ebbene, in presenza di quali presupposti è legittimo tale metodo di ripartizione? Vediamo come ha risposto il Tribunale capitolino.

Ripartizione consumi idrici in condominio per millesimi: è legittima? Fatto e decisione

Nel luglio del 2021, l'assemblea di un condominio approvava i bilanci consuntivi del fabbricato relativamente agli anni dal 2017 al 2020, all'interno dei quali le spese riguardanti il consumo idrico erano attribuite in parti uguali ai vari utenti presenti nell'edificio.

Ebbene, due condòmini non accettavano tale decisione, impugnando l'assemblea dinanzi al competente Tribunale di Roma.

In sede giudiziale, gli attori deducevano l'illegittimità del deliberato nella parte de quo poiché in contrasto con i criteri legali di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. Per questo motivo, la decisione del consesso doveva essere annullata.

Il condominio, invece, costituitosi tardivamente, motivava la propria posizione con il fatto che la società di gestione del servizio non aveva fornito "le ripartizioni e le letture dell'acqua". Per il convenuto, quindi, non avendo altro metodo da applicare, l'assemblea era stata costretta ad attribuire in parti eguali le bollette in discussione. Il condominio, inoltre, eccepiva la cessata materia del contendere.

Secondo il convenuto, ogni questione era stata, comunque, definitivamente risolta in un'assemblea successiva al sorgere del contenzioso.

Il Tribunale di Roma, valutati gli atti, ha accolto la domanda. Per l'ufficio capitolino, infatti, la suddivisione doveva avvenire su base millesimale e non certo in parti uguali perché, citando un importante precedente di legittimità, in assenza di contatori di sottrazione installati nelle singole proprietà, la ripartizione doveva avvenire in proporzione al valore dei vari immobili riportato in tabella "Cass. n. 17557/2014 In tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali delle singole proprietà".

L'approvazione in contestazione era dunque illegittima e non era stata corretta con una decisione presa in un'assemblea successiva, così come sosteneva erroneamente la parte convenuta. Per questi motivi l'impugnazione è stata accolta e il condominio è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Considerazioni conclusive

Sull'argomento in discussione, la sentenza in esame è in linea con un'importante decisione della Cassazione (Cass. n. 17557/2014) e con altri precedenti espressi dagli uffici di merito (ex multis Tribunale di Milano sent. n. 1280/2018).

In base a quanto si ricava dai medesimi, in un condominio, in assenza di contatori individuali, la suddivisione dei consumi idrici non può avvenire che in base al valore millesimale delle singole proprietà dell'edificio. Non è ammissibile, perciò, attribuire la spesa in parti uguali oppure, ad esempio, approvare la ripartizione de quo con riferimento al numero degli occupanti dei vari appartamenti.

Ogni diverso metodo di suddivisione della detta spesa può, al massimo, essere disposto per convenzione approvata da tutti i condòmini. Non essendo, però, questo il caso, il Tribunale di Roma ha legittimamente accolto l'impugnazione.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 18 aprile 2023 n. 6163
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