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Errore nel procedimento di revisione delle tabelle millesimali. Alcune considerazioni sui meccanismi deliberativi

Il Tribunale di Padova esamina alcuni aspetti relativi al meccanismo di modifica di tabelle millesimali ex art. 69 disp. att. c.c.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La prima vicenda. Due condomini citano l'intera compagine condominiale al fine di ottenere una declaratoria di invalidità delle tabelle millesimali e la formazione, in via giudiziale, di nuove carature.

Uno dei condomini convenuti, nell'aderire alla domanda attorea, rileva la presenza di vizi nell'individuazione dell'estensione del fabbricato (condominio “A”), che parrebbe ricomprendere elementi di un altro edificio formalmente distinto (condominio “B”).

Un altro condomino – probabilmente la società costruttrice– si oppone invece all'azione ex art. 69 disp. att. c.c.eccependo la carenza dei presupposti per la revisione delle tabelle.

Nel corso del giudizio vengono esperite due indagini peritali, la prima volta all'accertamento dell'estensione del fabbricato, così da permettere l'esatta integrazione del contraddittorio; la seconda avente ad oggetto la determinazione del valore proporzionale di ciascun immobile in proprietà individuale.

La sentenza. La domanda viene accolta (Trib. Padova, n.21.1.2015). Il Tribunale prende le mosse dalla prima ipotesi di emenda prevista dall'art. 69 disp. att. c.c., che consente di modificare le tabelle, anche nell'interesse di un singolo condomino, in caso di errata individuazione dei valori proporzionali fra gli immobili.

Segnatamente, l'errore contemplato dalla norma deve essere costituito da unadivergenza obiettivamente verificabile tra lo stato di fatto dell'edificio e la documentazione – ad esempio, differenza nell'estensione dei piani, delle singole unità immobiliari ecc. -, senza che assumano rilievo “né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né imutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazionedisomogenea delle singole unità dell'edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unitàe tra queste e l'edificio” (Cass. Civ. n. 3001/2010), né tantomeno criteri di ordine estetico o simili (Cass. Civ. S.U. n. 6222/1997).

Il Giudice patavino precisa poi che il concetto di errore non deveinteso alla stregua di un vizio del consenso ex artt. 1428 e segg. ma consistere, come anzidetto, nella divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e quello attribuito nelle tabelle (ex multisCass. Civ. n. 4421/2001).

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Sentenza
Scarica Sentenze Tribunale di Padova, n.21.1.2015 e n. 28.5.2015
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