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Uso delle parti comuni: il caso della spazzatura sul pianerottolo tra tolleranza e illegittimità

È legittimo depositare sul pianerottolo comune il sacco dell'immondizia?
Avv. Alessandro Gallucci 

State uscendo di casa per buttare la spazzatura e ricordare che le chiavi della porta sono sul tavolo e allora lasciate il sacco sul pianerottolo e rientrate?

La mattina del giorno dopo dovete uscire molto presto e decidete la sera prima di lasciare l'immondizia fuori dalla porta per non dimenticarla?

In entrambi i casi, tecnicamente, state facendo un uso specifico ed ulteriore rispetto a quello normale di una parte comune; l'esito del vaglio di legittimità del comportamento, però, non è lo stesso.

Per il tema della spazzatura sul pianerottolo abbiamo preso spunto dalla domanda di un nostro lettore che ci scrive: "Buongiorno amici di Condominioweb. Sono un camionista; ogni mattina esco molto presto perché consegno i giornali. L'inverno per il freddo non ho voglia di portare il sacco dell'immondizia nel bidone esposto per strada.

Così, per non dimenticarlo, prima di andare a letto lo poggio fuori dalla porta, sullo zerbino e quando esco lo getto nel bidone. Che devo dire, starà lì quattro ore, massimo quattro ore e mezzo, tra l'altro quando esco io tutti dormono.

Stamane mi è arrivata un'email dell'amministratore con le foto di vari miei sacchi. I vicini si lamentano, non tanto per la puzza, quanto per una questione di decoro e di igiene, è disdicevole per loro ricevere ospiti che trovino quelle cose; eppoi, dicono, siccome abito a piano terra è un attimo che i topi possano "andar a nozze".

Insomma, per farla breve mi ha intimato di smetterla, sennò sarà costretto a portare la questione all'assemblea per l'applicazione di una sanzione. Mi chiedo e vi chiedo: ha ragione?"

Uso delle cose comuni, quali i diritti dei condomini?

Partiamo con questa domanda, che ci aiuterà a capire perché il nostro lettore che poi rientra nel caso del secondo quesito, non può proseguire nel suo comportamento.

"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa".

Questo il tante volte citato primo comma dell'art. 1102 c.c.

La norma è dettata con riferimento alla comunione ma, in ragione del richiamo a tali articoli (artt. 1100-1116 c.c.) contenuto nell'art. 1139 c.c., è applicabile anche al condominio negli edifici.

Che cosa vuol dire diritto al pari uso?

Significa che ogni condomino può fare delle parti comuni ciò che ritiene più consono alle proprie esigenze purché:

a) non limiti il diritto degli altri partecipanti a fare altrettanto;

b) non muti la destinazione d'uso della parte d'edificio che intende utilizzare.

La Cassazione, efficacemente, è intervenuta sulla materia specificando che "il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l'altrui pari uso.

La nozione di pari uso della, cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione" (così, ex multis, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).

La Suprema Corte, affermando questo principio, è ormai unanimemente orientata a considerare legittima la deliberazione assembleare di uso turnario del parcheggio comune o, per restare agli usi individuali, a considerare l'art. 1102 c.c. norma prevalente rispetto a quelle sulle distanze legali.

Spazzatura sul pianerottolo, il tempo incide sulla possibilità

Ciò detto soffermiamo la nostra attenzione su un'ipotesi molto meno complicata ma, come si suole dire, di assoluta attualità: il deposito di spazzatura sul pianerottolo comune.

È legittima tale abitudine? La risposta varia a seconda dei condomini.

In alcuni contesti i condomini sono autorizzati a questa forma di conferimento la sera perché è prassi, ad esempio, che il portiere passi a ritirare la spazzatura la mattina appena iniziato il proprio servizio. In altre situazioni è lo stesso regolamento a vietare questo comportamento.

Ad ogni buon conto, ferma restando la valutazione specifica del singolo caso, è possibile affermare che dev'essere considerato lecito il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori).

Insomma va bene lasciare la spazzatura 5 minuti prima di uscir di casa ma non per più tempo.

Quanto alla sanzione pecuniaria cui accennava il nostro lettore, è bene ricordare che essa deve essere prevista dal regolamento e per essere irrogata deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi, chiaramente sulla scorta di incontestabili violazioni.

Cassonetti per la differenziata uguali per tutti

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