Il condòmino che lascia le scarpe fuori dalla porta è sempre esistito.
Lascia le scarpe sul pianerottolo perché piove, perché è giapponese, perché piove ed è giapponese.
Lascia le scarpe fuori dalla porta perché è stata messa la cera sul pavimento e dal marzo del 2020 lascia scarpe fuori dalla porta causa covid.
Avremo compreso, leggendo fin qui che l'argomento di qui ci occuperemo adesso, in questo articolo, è: scarpe fuori dalla porta in condominio.
Quello che scopriremo leggendolo è che si tratta di una pratica poco consona alla destinazione di quegli spazi comuni e quindi certamente vietabile, perseguibile e sanzionabile. Proveremo a dare un'idea del modo più efficace.
Partiamo dalle basi, cioè dal diritto del condòmino di utilizzare le cose comuni.
Uso corretto delle aree comuni nel condominio
L'art. 1102 c.c., dettato in materia condominiale, ma applicabile al condominio in ragione di quanto disposto dall'art. 1139 c.c. recita:
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa".
Usare i beni comuni vuol dire trarne la maggiore utilità possibile, anche andando oltre la loro normale destinazione. D'altra parte che si fa quando sì aggancia alla facciata il motore del condizionatore, la caldaia, un pensile, ecc. Altro non si fa che non usare la facciata, bene comune, in maniera diversa dalla sua normale funzione d'involucro, ai sensi dell'art. 1102 c.c.
La giurisprudenza ha specificato che gli usi ad personam non possono comunque:
- recare pregiudizio alla sicurezza, stabilità e salubrità delle parti comuni dell'edificio;
- alterare il decoro architettonico dello stabile medesimo.
Sempre in relazione all'art. 1102 c.c. la Cassazione ha specificato che «in considerazione della peculiarità del condominio degli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà esclusive, il godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni è in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato: dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a ragioni di solidarietà, si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, dovendo verificarsi - necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione - che l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri (v. Cass. 30 maggio 2003 n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617; 24 giugno 2008 n. 17208; Cass. 9 giugno 2010 n. 13879). […] Con riferimento al condominio la norma consente, infatti, la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l'altrui pari uso. In altri termini, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti (v. Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; 14 aprile 2004 n. 7044; Cass. 6 novembre 2008 n. 26737; Cass. 18 marzo 2010 n. 6546)». (Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025).
Data queste premesse torniamo alle scarpe fuori dalla porta.
Pianerottoli e scarpe fuori dalla porta, si può?
Il luogo dove vengono solitamente lasciate in bella vista e si spera anche buon odore, ma spesso così non è, è il pianerottolo.
Che il pianerottolo sia condominiale, non v'è alcun dubbio (in tal senso si veda ad es. Cass. 10 luglio 2007 n. 15444) anche se non espressamente menzionato tra i beni comuni.
Un condòmino, allora potrebbe fare questo ragionamento: il pianerottolo è un bene comune, io posso usare i beni comuni a mio vantaggio ai sensi dell'art. 1102 c.c., allora io posso lasciare le scarpe lì fuori?
Giusto? Giusto! No, ma che giusto! Il ragionamento fila, ma la conclusione è sbagliata.
Motivo? Il pianerottolo non è un deposito, può essere abbellito, migliorato, ma non deturpato, declassato a ripostiglio.
Per le scarpe c'è la scarpiera. Forse, ma con tanti dubbi, una scarpiera che un complemento d'arredo potrebbe andar bene. Magari un baule che funga da panca, ma sempre da valutarsi per caso.
Al più, senza nessuna forma di alloggiamento, le scarpe possono essere lasciate sullo zerbino il tempo necessario a entrare in casa, liberarsi le mani e andare a prenderle.
Divieti sul posizionamento delle scarpe nel condominio e relative sanzioni
Ad avviso dello scrivente il regolamento di condominio può vietare che le scarpe siano lasciate sul pianerottolo.
Pure il regolamento assembleare, in quanto tale documento seppur non possa limitare i diritti dei singoli sulle cose comuni, può certamente porre dei paletti in relazione a modalità d'uso che siano contrarie al decoro e alla salubrità degli ambienti comuni.
Sempre nel regolamento può essere prevista una sanzione per chi infrange le regole, nel caso di specie pare chi lascia sul pianerottolo le scarpe.
Insomma è chiaro: non importa chi e perché, le scarpe fuori da casa non vanno lasciate, chi dentro non le vuole usare deve fare diversamente. Magari le lascia vicino la porta, ma dentro casa, non fuori.