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Utilizzare il vano delle scale senza subire le reazioni degli altri condomini

L'androne e il vano scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune salvo che il contrario risulti dal titolo.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Androne e vano scale sono beni comuni (anche dei proprietari dei locali terranei che abbiano accesso direttamente dalla strada) in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un condominio e rappresentano inoltre tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura.

Il vano scale e, quindi, i pianerottoli possono essere certamente utilizzati come ogni parte comune.

Bisogna sempre ricordare, però, che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, con la conseguenza che ciascun partecipante alla comunione ha la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà.

Così, tenendo sempre conto dell'art. 1102 c. c., sussiste il diritto del condomino di installare, a proprie cure e spese, un impianto di ascensore nel vano delle scale in cui è ubicata la propria unità immobiliare, salva la facoltà di ogni altro condomino interessato di richiedere la partecipazione all'utilizzo dell'opera, previa corresponsione delle quote di spesa dovute secondo legge.

Allo stesso modo deve ritenersi che l'apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un'unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino, rientri pur sempre nell'ambito di un concetto di uso (più intenso) del bene comune, e non esiga l'approvazione all'unanimità dei condomini, né determini alcuna costituzione di servitù.

Molto più semplicemente il condomino può usare i vani delle scale, in genere, e i pianerottoli, in particolare, collocando davanti alle porte d'ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell'edificio). Ma, a determinate condizioni, anche l'apposizione di un cancello/inferriata, (leggero e di facile apertura), può costituire un atto lecito rientrante nelle facoltà del compossessore dovendosi ritenere del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto il condomino a collocare il cancelletto in questione.

Tuttavia la facoltà del condominio di usare della cosa comune (ex art. 1102 c.c.) ha delle limitazioni nel caso di installazione di un cancello blindato per proteggere l'ingresso dell'appartamento, con apertura sul pianerottolo della scala comune: tale installazione non è lecita infatti qualora sia ingombrante all'atto dell'apertura e, conseguentemente, diminuisca l'utilizzo del pianerottolo.

Allo stesso modo è possibile che uno stendibiancheria sia lasciato per poco tempo per via dell'immediato utilizzo che il proprietario intende farne, ma non è possibile adibire il pianerottolo o altri spazi delle scale a luogo adibito allo stazionamento abituale di stendini.

Costituisce poi utilizzo improprio della superficie condominiale, la collocazione, sul pianerottolo antistante l'accesso del relativo locale, di suppellettili (piante enormi, zerbini eccessivamente estesi, biciclette ecc.) determinanti l'ingombro al transito dei condomini.

Si noti, poi, che dev'essere considerato lecito solo il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori).

Infine si ricorda che l'incorporazione nell'appartamento di una parte delle scale, comporta un'alterazione della destinazione della cosa comune ed un'utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini.

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