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sanantdan

Posso fare l'amministratore di altri condomini senza corso?

Salve a tutti,

ho un dubbio, sono amministratore del condominio dove abito dal febbraio 2012, posso amministrare altri fabbricati, avendo ottemperato alla formazione annuale obbligatoria, oppure necessita di esami abilitativi? Ho letto che per essere amministratore anche senza avere frequentato il corso c'è la deroga per chi aveva amministrato per un anno intero nei tre anni precedenti l'entrata in vigore dell riforma avvenuta il 18 giugno 2013, vale anche per il mio caso pur essendo amministratore del mio fabbricato? Grazie per le risposte

Non sono sicuro, ma credo che il corso di formazione base credo tu lo debba fare poichè se tu lo facevi anche prima della data indicata professionalmente non lo facevi professionalmente.

Se puoi esibire, e ti consiglio di tenerlo sempre nel tuo archivio, un documento che certifichi la tua attività di amministratore per la durata di almeno un anno, prima del 18 giugno 2013 (come affermi), puoi esercitare la professione ai sensi dell’art. 71 bis dacc senza aver frequentato un corso di formazione iniziale, ma continuando a frequentaere quelli di aggiornamento annuale (dm 140/2013)

Ho il verbale dell'assemblea datato febbraio 2012 in cui venivo nominato amministratore del condominio in cui abito, e da quel momento ininterrottamente amministro il fabbricato. Penso sia sufficiente?

ma al di là dell'attestato,ti senti pronto?

non capisco tutta l'avversione alla formazione continua.

lo fanno tutti,dai medici ai geologi,eppure gli amministratori pensano sempre di nascere imparati.

questo perché la riforma in realtà non ha riformato la tradizione culturale del nostro paese,dove l'amministratore è sempre considerata una professione facile.

nulla di personale,sia chiaro,ma ogni giorno si sente la stessa avversione alla formazione continua,e lo dico secondo me chi non sente questa esigenza è già di per se impreparato.

anzi,già il fatto che ti sia venuto il dubbio è buon segno.

ciao.

Scusate forse non sono mi sono espresso in modo chiaro, poiché oltre al condominio dove abito, dal 2017 amministro altri due condomini e qualche giorno fa mi è stato chiesto di presentare dei preventivi per altri fabbricati, pur avendo ottemperato al DM 140/2013 come previsto dalla normativa vigente, mi è sorto il dubbio che non potessi amministrare senza frequenza del corso.In realtà ho iniziato nel febbraio 2012.

... questo perché la riforma in realtà non ha riformato la tradizione culturale del nostro paese,dove l'amministratore è sempre considerata una professione facile.

nulla di personale,sia chiaro,ma ogni giorno si sente la stessa avversione alla formazione continua,e lo dico secondo me chi non sente questa esigenza è già di per se impreparato.

anzi,già il fatto che ti sia venuto il dubbio è buon segno.

ciao.

Mi è parso di capire che Sanantdan abbia ottemperato alla formazione continua (aggiornamenti annuali) ma il suo dubbio era solo sulla formazione iniziale.

 

Solo a titolo di curiosità, il dubbio venne anche a me qualche anno dopo il 2013 e mi informai proprio dall'avvocato Presidente dell'associazione provinciale presso la quale feci un corso propedeutico (senza alcun valore) nel 2008.

 

Io amministro il mio condominio dal 2009 (regolare nomina e regolare registrazione all'A.d.E.) e pur non avendo mai "esercitato la PROFESSIONE", se oggi volessi amministrare altri condominii, mi basterebbe frequentare il corso di aggiornamento annuale di quest'anno ed aprire partita iva.

 

"Svolgere attività di amministrazione" (art. 71-bis) non significa "esercitare la professione verso terzi".

Se "svolgere attività" significasse "esercitare la professione", io che svolgo attività di amministrazione ma non ho mai "esercitato la professione", non potrei mai farlo perchè ho solo la licenza media e mi mancherebbe l'altro requisito fondamentale che è il diploma.

 

Io, invece, non voglio esercitare la professione per scelta ma, secondo quanto previsto dalla Norma, mi basterebbe frequentare un corso di aggiornamento di 15 ore ed una dichiarazione del responsabile scientifico del corso che attesti il superamento con profitto dell'esame finale sui contenuti del corso di aggiornamento (art. 4 del regolamento emanato dal Ministero di Giustizia).

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusate forse non sono mi sono espresso in modo chiaro, poiché oltre al condominio dove abito, dal 2017 amministro altri due condomini e qualche giorno fa mi è stato chiesto di presentare dei preventivi per altri fabbricati, pur avendo ottemperato al DM 140/2013 come previsto dalla normativa vigente, mi è sorto il dubbio che non potessi amministrare senza frequenza del corso.In realtà ho iniziato nel febbraio 2012.

Se hai l'attestazione del superamento dell'esame finale del corso di aggiornamento 2017 puoi amministrare tranquillamente.

Per essere più chiari, al contrario di quanto qualcuno potrebbe pensare, non servono le attestazioni di aggiornamenti annuali 2014 -2015 -2016.

Esattamente Leonardo53, ho l'attestazione del corso frequentato nel 2017 ho anche la regolare partita iva visto che sono tre i condomini che amministro. Pertanto, da quanto apprendo potrei ampliare il numero di condomini.

Esattamente Leonardo53, ho l'attestazione del corso frequentato nel 2017 ho anche la regolare partita iva visto che sono tre i condomini che amministro. Pertanto, da quanto apprendo potrei ampliare il numero di condomini.

Puoi amministrare tutti i condominii che vuoi.

Se continuerai ad amministrare condominii nei quali non sei condòmino, hai il solo obbligo di frequentare i futuri corsi annuali fino a che non decidi di smettere.

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