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Le scale del condominio: il problema della luce di sicurezza

Illuminazione d'emergenza nelle scale condominiali: quando sussiste l'obbligo di dotarsi di luci di sicurezza per scongiurare danni?
Avv. Mariano Acquaviva 

Le scale rientrano all'interno delle parti comuni elencate dall'art. 1117 c.c. Ciò significa che le spese inerenti alla loro conservazione vanno poste a carico di tutti, seguendo però il particolare criterio dettato dall'art. 1124 c.c., e cioè: metà della spesa è calcolata secondo millesimi di proprietà, l'altra metà invece è divisa in base all'altezza del piano dal suolo.

Con il presente articolo ci occuperemo di un altro aspetto: vedremo cioè se le scale del condominio devono avere la luce di sicurezza.

Si tratta di un quesito particolarmente sentito, soprattutto negli edifici scarsamente illuminati oppure muniti di illuminazione temporizzata senza luce notturna continua. Approfondiamo la questione.

Cos'è l'illuminazione di emergenza?

L'illuminazione di emergenza (nota anche come luce di sicurezza) consiste in un impianto di luci fisse che segnalano il percorso verso le vie d'uscita da una certa area.

La sua caratteristica è quella di essere sempre funzionante, anche quando la corrente elettrica va via per un guasto.

La luce di sicurezza è solitamente predisposta per evitare rischi connessi alla scarsa visibilità.

Si pensi, solo per fare un esempio, all'illuminazione d'emergenza all'interno di una sala cinematografica, che funge da guida per gli spettatori anche quando le luci sono spente perché la proiezione è in corso.

La luce di sicurezza è obbligatoria in condominio?

In condominio non c'è un obbligo generalizzato di dotarsi di luci di sicurezza all'interno delle parti comuni.

Ciò significa che il condominio privo di illuminazione d'emergenza non infrange la legge.

Da tanto deriva che, se qualcuno dovesse cadere per le scale rimaste al buio perché prive di illuminazione di sicurezza, non necessariamente scatta la responsabilità in capo al condominio: dovrà essere il danneggiato a provare che la caduta è dipesa dalla negligenza del custode, cioè della compagine.

È rimessa alla discrezionalità dell'assemblea scegliere se far installare un impianto di questo tipo, a tutela dell'incolumità delle persone che vivono all'interno del fabbricato.

Caduta dalle scale: il condominio non paga i danni

Tale previsione può essere ovviamente contemplata anche all'interno del regolamento condominiale, obbligando così l'amministratore a darne attuazione nel caso in cui la compagine ne fosse ancora priva.

Illuminazione d'emergenza: quand'è obbligatoria?

In alcuni casi, la legge impone agli edifici condominiali di dotarsi di luci di sicurezza.

Ad esempio, la normativa sulla sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione (d.m. n. 268/1987) impone che gli edifici con altezza antincendio superiore a 32 metri si dotino di un sistema di illuminazione di sicurezza, dotato di alimentazione autonoma, che segnali adeguatamente le vie di fuga.

Ancora, la normativa che si applica negli edifici muniti di ascensore (UNI-EN 81) impone che «l'illuminazione naturale o artificiale, a livello del pavimento in prossimità della porta di piano, deve essere non inferiore a 50 lx in modo che l'utente possa vedere cosa succede quando apre la porta di piano per entrare in cantina, anche nel caso di mancanza di illuminazione di questa».

E ancora, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) impone anche ai condomìni l'obbligo di dotarsi di illuminazione d'emergenza se nel fabbricato sono impegnati dei lavoratori.

Per la precisione, l'art. 1.5.10 del IV allegato al sopracitato testo unico asserisce che «Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati».

Il successivo art. 1.5.11 stabilisce che «Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico».

E ancora, il D.M. 3 settembre 2021 (cosiddetto "decreto minicodice" concernente «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro»), a proposito delle caratteristiche del sistema d'esodo, stabilisce che «Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza».

E poi: «Lungo le vie d'esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti».

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