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Il condominio non paga la COSAP per aver installato un ponteggio per eseguire i lavori di ristrutturazione

Il condominio non versa la Cosap perla proiezione di una mantovana su suolo pubblico.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Il condominio non è tenuto a versare il canone COSAP per la mantovana anti-detriti montata sopra il ponteggio per i lavori di manutenzione della facciata condominiale

Il caso di specie, il Condominio aveva installato un ponteggio dotato di mantovane parasassi, finalizzato alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio condominiale.

Lo stesso Condominio, per autofinanziarsi i lavori, aveva concesso ad una s.r.l. il diritto di utilizzare i ponteggi per l'esposizione di messaggio temporanei a scopo pubblicitario.Senonché, in sede di richiesta di rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico del ponteggio, il Comune di Napoli richiedeva al Condominio il pagamento dell'ulteriore importo di circa 33.000 euro, a titolo di COSAP, assoggettando al pagamento del canone anche la superficie della proiezione della mantovana al suolo.

Da qui il ricorso proposta dal Condominio al Tar per l'annullamento della nota dirigenziale che imponeva il pagamento ed anche del regolamento con cui l'amministrazione locale pretende il pagamento della COSAP per mantovane poste ad un'altezza tale da non poter ostacolare neanche il passaggio dei veicoli.

Forma e ubicazione del parcheggio condominiale, tassa per l'occupazione dei suoli e delle aree pubbliche

Accolto il ricorso promosso dal Condominio. La COSAP è legata all'utilizzo della superficie pubblica; dunque niente canone per la mantovana anti-detriti montata sopra il ponteggio per i lavori di manutenzione della facciata condominiale. La struttura si trova a più di cinque metri di altezza e non intralcia la circolazione di persone o mezzi.

Cartelli vendesi ed affittasi sulle facciate

È illegittima la previsione del pagamento della Cosap per la proiezione di una mantovana su suolo pubblico quando lo spazio di proprietà pubblica (o comunque destinato ad uso pubblico) non sia sottratto alla sua destinazione naturale o non vi sia intralcio al passaggio pedonale, alla circolazione dei veicoli o comunque all'utilizzo della collettività.

Questo il principio di diritto espresso dal TAR Campania - Napoli con la sentenza n. 1817/2017, depositata il 4 aprile 2017.

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Sentenza
Scarica TAR Campania - Napoli, n. 1817 del 4 aprile 2017
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