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Cartelli vendesi ed affittasi sulle facciate

Regole e linee guida per l'installazione di cartelli vendesi ed affittasi sulle facciate: come garantire il decoro architettonico e rispettare i regolamenti condominiali.
Avv. Alessandro Gallucci 

Esistono regole a salvaguardia del decoro architettonico per l'installazione di cartelli vendesi e affittasi sulle facciate degli edifici?

Alla domanda, che spesso campeggia nel nostro forum o che comunque ci giunge dai nostri lettori è possibile dare una risposta di carattere generale senza, però, mai dimenticare il ruolo dei singoli regolamenti condominiali.

Partiamo dal generale per poi sviluppare le considerazioni fondamentali sulle prescrizioni regolamentari.

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Decoro architettonico e violazione dell'estetica dell'edificio

Che cos'è il decoro architettonico dell'edificio?

La dottrina e la giurisprudenza – ormai all'unisono – affermano che per decoro architettonico "deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. n. 851 del 2007).

Sempre la giurisprudenza ha specificato che non è necessaria la presenza di particolari fregi e decorazioni, essendo sufficiente la presenza di una linea armonica sia pur estremamente semplice (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).

La violazione del decoro architettonico dell'edificio, quindi, deve sostanziarsi nell'alterazione peggiorativa dell'estetica dell'edificio e deve tradursi “in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

La valutazione della sussistenza di tali elementi – la prova dev'essere fornita da chi se ne lamenta secondo le ordinarie regole (art. 2697 c.c.) – è rimessa al prudente apprezzamento del giudice chiamato a decidere sull'eventuale controversia.

Cartelli vendesi ed affittasi e decoro architettonico

Il posizionamento di cartelli vendesi e affittasi può, almeno in linea teorica, essere considerato intervento lesivo – sia pur solo temporaneamente – dell'estetica dell'edificio, laddove la suddetta cartellonistica, per forma, colore e dimensione, rappresenti un elemento completamento distonico rispetto alla facciata dell'edificio.

La valutazione, ad avviso dello scrivente, va fatta anche alla luce di un principio di stretta attualità, ossia l'abitudine comune a imbattersi in determinate situazioni.

Come ebbe modo di affermare acutamente il Giudice di Pace di Grosseto nel 2012 “le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell'estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell'estetica delle abitazioni e, più in generale, dell'ambiente” (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Ciò chiaramente non si deve tradurre come accettazione supina di ogni alterazione estetica, ma piuttosto come valutazione contestualizzata di un fatto.

Cartelli vendesi ed affittasi, decoro architettonico e regolamento condominiale

Un ruolo incisivo o addirittura vietativo dell'affissione del cartello può essere svolto dal regolamento condominiale.

Questo, se di natura assembleare, può dettare norme sulle forme, sui colori e sull'ubicazione (es. solo sul portone, ecc.), avendo tale regolamento il potere di disciplinare aspetti connessi al decoro architettonico dell'edificio (art. 1138 c.c.).

Se il regolamento ha natura contrattuale, invece, le norme possono spingersi fino a vietare quel particolare uso di una parte dell'edificio

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