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Superbonus e abbandono del cantiere da parte del General Contractor: le possibili reazioni del condominio

Il condominio, in caso di ingiustificata sospensione dei lavori, può svolgere alternativamente due azioni giudiziarie nei confronti del General Contractor.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Nell'ambito dei bonus edilizi è il General Contractor può concludere direttamente i contratti con i professionisti coinvolti oppure limitarsi a segnalare i professionisti, che poi concludono il contratto direttamente con il committente. È possibile che il General Contractor si impegni ad eseguire in proprio tutti i lavori risultando un appaltatore: in questo caso esegue le opere direttamente o in subappalto.

Il problema è che tali soggetti non sempre si sono rilevati affidabili, arrivando ad abbandonare il cantiere prima del completamento di tutte le opere che si era contrattualmente impegnato ad eseguire.

Naturalmente il committente può svolgere alternativamente due azioni giudiziarie contro l'appaltatore.

La questione è stata affrontata da una recente decisione del Tribunale di Pavia (sentenza n. 1245 del 20 ottobre 2023).

Abbandono del cantiere Superbonus da parte del General Contractor e possibili reazioni del condominio. Fatto e decisione

Un condominio commissionava ad un General Contractor l'esecuzione di una serie di lavori di efficientamento energetico del caseggiato rientranti nel cosiddetto Superbonus 110%, quali la sostituzione della caldaia standard a metano con pompa di calore ibrida e VMC, la sostituzione dell'impianto di condizionamento esistente ed installazione di nuovo impianto, la posa dell'impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi esistenti e delle ante esterne, la posa di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici e la realizzazione delle linea vita. Nel contratto venivano concordati gli interventi, i corrispettivi e le modalità di esecuzione, ivi compreso il termine di esecuzione dei lavori fissato per la data del 30 ottobre 2021. Il General Contractor non rispettava affatto gli impegni presi.

Infatti dopo aver posizionato il cantiere e avviato le opere concordate i lavori venivano ingiustificatamente sospesi nel mese di novembre 2021. Il condominio sollecitava ripetutamente la ripresa dei lavori senza ottenere alcun riscontro.

Gli interventi non venivano ultimati; l'omessa consegna ed installazione dei pannelli fotovoltaici non consentiva la messa in funzione dell'impianto.

Alla luce di quanto sopra i condomini citavano in giudizio il General Contractor per ottenere la esecuzione del contratto, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti peri disagi abitativi, nonché per i maggiori costi connessi all'utilizzo delle utenze, costi che, a parere dell'attore, potevano essere evitati con la puntuale installazione dell'impianto fotovoltaico; in subordine, per l'ipotesi di accertamento della impossibilità di esecuzione del contratto, il condominio formulava domanda di risoluzione, sempre con contestuale richiesta di risarcimento dei danni. La società convenuta non si costituiva. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.

La domanda di esatto adempimento, per il suo accoglimento, necessita non solo della prova dell'inadempimento (nel caso di specie, fornita), ma anche l'individuazione della attività da svolgere in virtù del contratto.

Nel corso del procedimento è emerso che il convenuto effettivamente non aveva consegnato ed installato 15 pannelli fotovoltaici (e relative batterie d'accumulo) e la colonnina ricarica auto, né aveva installato e collaudato l'impianto produzione energia elettrica.

Il giudicante ha pertanto accolto la principale domanda svolta, con condanna della ditta appaltatrice alla corretta esecuzione del contratto e al completamento delle opere.

Il General Contractor è stato condannato anche al risarcimento dei danni connessi al ritardo nella esecuzione dei lavori, cioè al pagamento dei maggiori costi sostenuti per le utenze, oneri che i condomini avrebbero potuto risparmiare qualora vi fosse stata la pronta installazione dell'impianto fotovoltaico.

Un caso di installazione sul lastrico solare di impianti fotovoltaici destinati al servizio di singole unità immobiliari del condomino, con sistema di videosorveglianza.

Considerazioni conclusive

In caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. Così è possibile richiedere in giudizio la risoluzione per inadempimento di un contratto anche quando il giudizio sia stato iniziato per ottenere l'adempimento, posto che la scelta di chiedere l'adempimento non è irrevocabile; al contrario non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione (dalla data della domanda di risoluzione perciò l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione).

La risoluzione può essere domandata però anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento.

Il divieto, posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2020, n. 12637). Si tratta di un'ipotesi di risoluzione giudiziale.

Se però il committente condominio ha fatto inserire nel contratto di appalto una clausola risolutiva espressa, inviando alla controparte la sua dichiarazione di volersene valere, a mezzo lettera A/R o a mezzo PEC, nelle modalità pattuite, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Ciò senza che risulti necessaria la pronuncia della risoluzione da parte di un giudice e senza dover attendere le tempistiche della diffida e messa in mora. Allo stesso modo qualora sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine alla importanza dell'inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertate la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., Sez. II, 18/02/2011, n. 3993).

Se manca un termine "essenziale" o non fosse stata inserita in contratto una clausola risolutiva espressa ricorrendo al rimedio previsto dall'articolo 1454 c.c. (diffida ad adempiere), si può intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere alle sue obbligazioni entro un dato termine (che non può essere inferiore a quindici giorni) preavvisandolo che, in caso contrario, il contratto sarà risolto di diritto.

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 20 ottobre 2023 n. 1245
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