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Superbonus e bonus edilizi minori: dal 1 luglio i condomini devono controllare che le imprese alle quali affidano i lavori abbiano la certificazione SOA

Il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.
Redazione Condominioweb 

La certificazione SOA è un'attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l'impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

È evidente che il rilascio di tale attestazione implichi verifiche sulla capacità economica (prendendo in considerazione i lavori pregressi), attrezzature, personale dipendente. Naturalmente si prende in considerazione anche l'integrità morale e fiscale. Lo scopo è quello non consentire ad imprese poco solide e non organizzate di conseguire detta qualificazione.

L'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211 (di seguito Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha stabilito che dal 1° luglio 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro che danno diritto al superbonus e ad altri bonus edilizi minori deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.

L'intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

Quindi a decorrere dal 1° luglio 2023 i condomini devono controllare che le imprese a cui affidano i lavori abbiano l'attestazione in questione: in caso contrario superbonus e altri bonus edilizi si perdono.

Come detto l'obbligo della certificazione SOA, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, si applica ai fini del riconoscimento di quanto segue:

  • superbonus
  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
  • bonus 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettonice architettoniche di cui all'articolo 119-ter del D.L. 34/2020.

Il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto; di conseguenza, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le "condizioni SOA" devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

A tal riguardo, si ritiene che l'importo dei lavori si debba intendere al netto dell'IVA.

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