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Giacenza del verbale d'assemblea e termini di impugnazione, dietrofront della Cassazione

Invio verbale d'assemblea, secondo la Cassazione l'amministratore dovrebbe inviare l'avviso molto prima di quanto fa già adesso.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quando s'intende ricevuto il verbale dell'assemblea di condominio nel caso in cui esso, essendo stato spedito a mezzo del servizio postale, non sia stato ritirato dal condomino direttamente dalle mani dell'addetto al recapito?

Quando abbiamo affrontato questo argomento, siamo stati soliti riportare il consolidato orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione.

Che cosa dicevano esattamente i giudici di piazza Cavour?

A dire il vero, l'orientamento riguardava per lo più il recapito dell'avviso di convocazione, ma la sostanza, ai fini che ci occupano, è identica.

Per gli ermellini la regolarità della convocazione veniva garantita, nel caso di mancato recapito personale, dal fatto che il portalettere avesse immesso nella cassetta postale del destinatario avviso di giacenza del plico (si veda in tal senso, tra le varie, Cass. 29 aprile 1999 n. 4352).

Per i giudici di legittimità, infatti, in materia operava la presunzione di conoscenza degli atti recettizi: presunzione che rendeva legalmente conosciuta la comunicazione con la sola sua disponibilità per il ritiro in favore del destinatario, chiaramente unitamente all'avviso di ciò (il socì detto avviso di giacenza).

Una recente sentenza, la n. 25791, resa sempre dalla Corte di Cassazione mediante deposito in cancelleria il 14 dicembre 2016, ha minato alla base quest'orientamento, con l'espressione di un principio di diritto che scalfisce, per non dire che mina, le certezze fin'ora consolidatesi in materia conoscenza legale delle comunicazioni condominiali avvenute a mezzo posta raccomandata.

Vale la pena entrare nel dettaglio per comprendere che abbiano detto i magistrati nomofilattici.

Oggetto del contendere, tra gli altri, era la contestazione della tempestiva impugnazione del verbale in relazione al termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.; al riguardo è utile ricordare che i condòmini assenti hanno diritto d'impugnazione che decorre dalla data di comunicazione del verbale.

Giudizi sull'impugnazione della delibera e autorizzazione dell'assemblea condominiale

È qui che, come si suole dire, arriva la nota dolente: il condominio, infatti, carte alla mano, riteneva l'impugnazione tardiva. Il condomino, sulla base dei medesimi documenti, riteneva d'avere impugnato tempestivamente.

La sentenza d'appello, impugnata con ricorso per Cassazione, aveva confermato, nella sostanza, quella di primo grado, la quale a sua volta traeva le proprie motivazioni guardando al procedimento di reclamo inerente la sospensione della delibera.

A partire da questo responso, per poi passare a quelli di primo grado e di appello, la conclusione era la medesima: l'impugnazione doveva essere considerata tardiva, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del verbale.

Questo momento, per i giudici di merito, coincideva con il deposito dell'avviso di giacenza nella cassetta postale del condomino destinatario e non con quello del suo ritiro dall'ufficio postale.

Giudizi sull'impugnazione della delibera e autorizzazione dell'assemblea condominiale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25791, ha parzialmente ribaltato questa decisione sulla base di una serie di argomentazioni, ad avviso dello scrivente, non del tutto condivisibili. Vediamo più nel dettaglio il ragionamento della Corte.

Secondo gli ermellini le norme di riferimento, ossia l'art. 1335 del codice civile ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1.10.2008 (Approvazione delle condizioni per l'espletamento del servizio postale universale) non possono portare a concludere che il deposito dell'avviso di giacenza equivalga alla conoscenza legale della comunicazione inviata, posto che nella cassetta delle lettere non è depositata la comunicazione stessa, ma un avviso che una comunicazione è disponibile per il ritiro.

Per i giudici questa formalità non è sufficiente a garantire la conoscenza legale della comunicazione.

E quindi?

Siccome ai magistrati della Corte è apparso fuori luogo concludere che la conoscenza possa dirsi avvenuta con il ritiro del plico da parte del destinatario presso l'ufficio postale, poiché ciò rimetterebbe all'arbitrio del destinatario la conoscenza del medesimo, s'è concluso che rispetto alla conoscenza delle comunicazioni a mezzo del servizio postale debbano trovare applicazione le norme dettate in materia di notificazione degli atti giudiziari ed amministrativi a mezzo del medesimo servizio, disciplinata dalla legge n. 890 del 1982.

Nell'inventare questa soluzione (ad avviso di chi scrive questo rappresenta un classico caso di giurisprudenza creativa), la Corte doveva considerare più di una aspetto.

Ad esempio:

a) in primis, alle notifiche a mezzo del servizio postale che non siano andate a buon fine al primo tentativo, al deposito dell'atto presso l'ufficio postale con conseguente immissione in cassetta dell'avviso, segue l'invio di una seconda raccomandata di avviso di tale adempimento (art. 8, secondo comma, legge n. 892/82);

b) in secondo luogo, per espressa previsione di legge (art. 8, quinto comma, legge n. 892/82), “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

A questi aspetti troviamo risposta nella stessa sentenza, che adatta la disciplina di cui alla legge n. 890/82 alle comunicazioni semplici, considerando semplicemente l'immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta postale quale momento di decorrenza del termine di perfezionamento della comunicazione.

Restano, per chi scrive, due perplessità di carattere pratico-giuridico.

Al mittente, nel caso di notifica di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, la certezza del perfezionamento della notifica è data dal fatto che decorsi i dieci giorni di cui sopra

l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione” (art. 8, quarto comma, c.c.).

Nessun adempimento simile è previsto per le semplici comunicazioni a mezzo del servizio postale.

Non solo: la legge n. 892 del 1982 rappresenta, ad avviso dello scrivente, legge speciale rispetto alla generale disciplina codicistica dettata in materia di conoscenza delle comunicazioni specificamente dettata per la notifica di atti giudiziari in materia civile, penale ed amministrativa e di conseguenza non potrebbe trovare applicazione analogica, stante quanto disposto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Certo, sono comprensibili e condivisibili gli assunti di fondo dai quali parte la Corte di Cassazione per giungere alle conclusioni; conclusioni supportate dagli stessi ermellini con precise indicazioni giurisprudenziali.

Contestabile è, tuttavia, giungere alla conclusione che l'avviso di giacenza, in una comunicazione tra privati, non svolga alcuna funzione diretta nel procedimento di formazione della presunzione di conoscenza dell'atto comunicato, posto che l'atto stesso al momento dell'assenza del destinatario è effettivamente giunto al suo indirizzo.

Tale arrivo a destinazione, richiesto dall'art. 1335 c.c., non sembra volere intendere anche il rilascio in tale luogo: questo aspetto attiene agli adempimenti gravanti sul vettore postale specificamente normati dal decreto ministeriale succitato.

V'è poi da dire che per la stessa comunicazione del verbale non è richiesto il ricorso a procedure nemmeno minimamente paragonabili a quelle di notifica degli atti giudiziari.

Vedremo se la pronuncia della Corte resterà un caso isolato o se, invece, questo orientamento prenderà piede.

Qualora così fosse è indubitabile che, quanto meno in relazione alla comunicazione dell'avviso di convocazione (rispetto al quale varrebbero gli stessi principi), l'amministratore dovrebbe inviare l'avviso molto prima di quanto fa già adesso.

Sentenza
Scarica Cass. 14 dicembre 2016 n. 25791
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