Vai al contenuto
Sandro9569

Validità giacenza raccomandata convocazione assemblea

Partecipa al forum, invia un quesito

Ho indetto assemblea ma sembra che un condomino non la abbia ancora ritirata. La domanda che pongo è : se l'adunanza assembleare è fissata per il giorno 26 e la raccomandata è giunta il 19 ma non trovando il condomino il postino ha lasciato il ritiro alle poste, la cartolina di giacenza ma non ancora ritirata è da ritenersi valida l'assemblea anche se c"e un condomino che ancora deve ritirare la convocazione? ??

Si l'avviso è valido ugualmente, non è colpa del postino se il tizio non era in casa, metti il caso sia fuori per le ferie.

Si l'avviso è valido ugualmente, non è colpa del postino se il tizio non era in casa, metti il caso sia fuori per le ferie.

Errato: il recapito della raccomandata si considera perfezionato dopo il 10 giorno di compiuta giacenza della racc ar presso l'ufficio postale. quindi, se il destinatario non ritira prima, nel tuo caso l'invio si perfezionerà il 29 quindi la convocazione non sarà tempestiva.

E così se l'assemblea era prevista in questi 10 giorni deve essere spostata, allora non sono più 5 giorni minimi previsti dal art. 66 Dacc ma 10, secondo me è assurdo e contro Legge.

 

da quanto leggo i 10 giorni di giacenza sono gratuiti, ma non che si perfeziona dopo questo periodo;

 

La compiuta giacenza

 

A decorrere dal giorno successivo al deposito dell'avviso di giacenza, la raccomandata resterà in deposito presso l'Ufficio Postale per un termine di 30 giorni. Dopo trenta giorni, la giacenza risulta compiuta e la raccomandata viene rispedita al mittente.

La giacenza delle raccomandate è gratuita per i primi dieci giorni (l'Agcom ha recentemente raddoppiato i tempi di giacenza gratuita di tutta la posta non recapitata). Dall'undicesimo giorno la giacenza costa invece 0,52 euro (una tantum naturalmente a carico del destinatario).

Il mancato ritiro

 

Ti ricordiamo inoltre che, dal punto di vista legale, una --link_rimosso-- è considerata alla pari di una normalmente consegnata e ne ha quindi il medesimo --link_rimosso--

Conoscere e rispettare i tempi di giacenza delle raccomandate è quindi molto importante!

--link_rimosso--

In caso di assenza del destinatario è possibile ritirare la Raccomandata presso l'ufficio postale indicato sull'avviso di giacenza --link_rimosso--

  • entro i primi 10 giorni la giacenza è gratuita
  • dall'undicesimo giorno costa 0,52 euro
  • dopo trenta giorni la Raccomandata è rispedita al mittente.

La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847).

l'avviso di giacenza è quel timbro che mettono sull'Avviso di ricevimento e che viene rispedito al mittente. (p.s. l'avviso di ricevimento viene rispedito al mittente dopo il decimo giorno, mentre la racc.a.r. contenente la documentazione permane in giacenza sino al 30esimo giorno successivo)

ciò non è "contra legem", perchè la legge prescrive che la comunicazione deve essere data almeno cinque giorni prima....ovvero la comunicazione contenente la data dell'assemblea deve pervenire al destinatario entro quel termine...tu, amministratore, dovrai inviarla prima di quel termine, così da prevenire anche questi ritardi dovuti a irreperibilità...

Io ho ricevuto diversi avvisi e raccomandate, però imbucati dallo stesso postino al momento in cui non ero in casa dove mi veniva indicato che potevo ritirarla dal giorno successivo all'ufficio postale, in pratica in tempo utile per l'assemblea.

Addirittura una volta casualmente mi è capitato che io entravo nell'atrio ed il postino stava uscendo e dato che mi conosce mi ha consegnato seduta stante la raccomandata ed io a lui l'avviso da lui imbucato.

Perdonatemi quindi se L'assemblea si terrà ugualmente potrebbe invalidarla. Supponiamo invece che il condomino ha saputo della assemblea molto tempo prima e per un mero errore è stato sbagliato un punto dello ODG Mando nuova raccomandata con le stesse tempistiche poiche si tratta di modifica dell'ODG. Cosa accade????

Nulla di compromettente, se l'amministratore si accorge di un errore nel avviso che ha già inviato, può inviare un nuovo avviso con le modifiche e nei modi previsti, che giunga almeno 5 giorni prima della 1° convocazione.

Tullio e se non la ha ancora ritirata cosa accade se la prima convocazione è fissata per il 26 mentre il postino ha lasciato la cartolina gialla il 19???? E' regolarmente costituita l'assemblea??

Se è giunta almeno 5 giorni prima, il Dacc all'art. 66 dice di si;

 

- L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere

comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a

mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve

contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta

convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo

1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati ...

Quindi se la modifica dell'ordine del giorno è giunta (anche se il proprietario dovrà andare a ritirarla alla posta) il giorno 19 è a tutti gli effetti regolarmente valida. Il problema ora è capire se la giacenza lasciata dal postino il giorno 19, nella cassetta postale, che avverte il condomino della variazione, viene ritirata dal condomino anche il giorno 25 è da ritenera l'adunanza valida.

Grazie

Quindi se la modifica dell'ordine del giorno è giunta (anche se il proprietario dovrà andare a ritirarla alla posta) il giorno 19 è a tutti gli effetti regolarmente valida. Il problema ora è capire se la giacenza lasciata dal postino il giorno 19, nella cassetta postale, che avverte il condomino della variazione, viene ritirata dal condomino anche il giorno 25 è da ritenera l'adunanza valida.

Grazie

Ma è valida sì.

Se fosse diversamente, immagina un condominio di 8 piani con tre scale e 80 appartamenti. Statisticamente, o perchè in ferie, o per lavoro, o in ospedale, manca sempre qualcuno. Allora non si può mai fare un'assemblea?

 

--link_rimosso--

 

Peraltro, la Corte d'Appello di Firenze rigettò l'impugnazione di uno che diffidò l'amm.re dal tenere l'assemblea, perchè convocata solo 4 giorni prima.

 

--link_rimosso--

Ti ringrazio Efisio ma stavo ponendo il problema se il condomino poteva invalidare l'assemblea anche se ha ricevuto la cartolina gialla nei termini previsti dei 5 giorni e non ancora ritirata. Ringrazio anche per i collegamenti.

Buon giorno. Per completezza di informazione bisogna citare integralmente e contestualizzare la sentenza della Corte di Appello di Firenze, richiamata da un forumista. Dunque, è verissimo - come del resto ho scritto in un post del 16 settembre scorso su un argomento simile - che la suddetta Corte ha rigettato la richiesta di impugnazione proposta da un condomino per avere ricevuto la comunicazione dell'assemblea non "almeno i 5 canonici giorni prima " ma solo 4 giorni prima. La ragione del rigetto è semplicissima ed oggettivamente condivisibile: l'Amministratore, in sintonia con l'art.2045 CC, e, derogando eccezionalmente dall' art.66 Disp. Att. CC. dovette convocare l'Assemblea per " MOTIVI DI URGENZA", stante la necessità " .. di deliberare con urgenza in ordine alla costituzione nel giudizio di Cassazione pendente, pena la decadenza della relativa potestà" . Del resto in tutti gli organismi collegiali ed associativi di qualsiasi ambito, quando c'è urgenza - per ragioni facilmente intuibili - si può convocare un'Assemblea anche con un intervallo inferiore ai tempi prescritti e prestabiliti. Detto questo, e, ricordando sempre che "la Forma è Sostanza", gli almeno ( e sottolineo almeno ) 5 giorni prima, non sono un optional, un capriccio ( ..sta a badà ar capello ! ) ma tassativi ed inderogabili. E' anche la ratio di questi non aggirabili termini temporali è fin troppo eloquente

Buon giorno. Per completezza di informazione bisogna citare integralmente e contestualizzare la sentenza della Corte di Appello di Firenze, richiamata da un forumista. Dunque, è verissimo - come del resto ho scritto in un post del 16 settembre scorso su un argomento simile - che la suddetta Corte ha rigettato la richiesta di impugnazione proposta da un condomino per avere ricevuto la comunicazione dell'assemblea non "almeno i 5 canonici giorni prima " ma solo 4 giorni prima. La ragione del rigetto è semplicissima ed oggettivamente condivisibile: l'Amministratore, in sintonia con l'art.2045 CC, e, derogando eccezionalmente dall' art.66 Disp. Att. CC. dovette convocare l'Assemblea per " MOTIVI DI URGENZA", stante la necessità " .. di deliberare con urgenza in ordine alla costituzione nel giudizio di Cassazione pendente, pena la decadenza della relativa potestà" . Del resto in tutti gli organismi collegiali ed associativi di qualsiasi ambito, quando c'è urgenza - per ragioni facilmente intuibili - si può convocare un'Assemblea anche con un intervallo inferiore ai tempi prescritti e prestabiliti. Detto questo, e, ricordando sempre che "la Forma è Sostanza", gli almeno ( e sottolineo almeno ) 5 giorni prima, non sono un optional, un capriccio ( ..sta a badà ar capello ! ) ma tassativi ed inderogabili. E' anche la ratio di questi non aggirabili termini temporali è fin troppo eloquente

Credo di essere io il forumarolo cui accenni.

 

In realtà, come scrivi, in quella sentenza c'è la questione urgenza. E non era cosa da poco, poichè si rischiava di non potersi costituire in giudizio. Mi pare strano, poichè è pure possibile una costituzione tardiva, quindi ben oltre l'udienza di costituzione.

 

Ma la sentenza di Firenze, nemmeno tanto tra le righe, reca anche un altro importante aspetto: se hai qualcosa in contrario, vai in assemblea ed esprimi voto contrario, non ti attacchi al giorno in meno. Però, c'è anche da dire che il ricorrente aveva diffidato l'amm.re, quindi aveva implicitamente ammesso di essere a conoscenza dell'assemblea.

 

Da ciò si ricava ancora una volta che ogni sentenza è storia a sè.

 

In merito ai dubbi di Sandro, mi pare vi sia giurisprudenza in merito alla questione giacenza che nega la tesi dell'impugnazione.

Partecipa al forum, invia un quesito

×