Il verbale assembleare deve indicare il nominativo dei votanti e i relativi millesimi, specificando chi ha votato a favore e chi ha votato contro l'adozione della deliberazione. O, quantomeno, deve contenere gli elementi che consentano di ricavare con certezza tali informazioni, in modo da poter verificare se la decisione sia stata assunta con il quorum previsto dalla legge.
Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con la recente sentenza n. 4800, pubblicata lo scorso 24 marzo 2023.
Verbale poco trasparente e delibera annullabile. Fatto e decisione
Nel caso di specie il Tribunale, nel valutare i motivi di impugnazione di alcune deliberazioni assembleari, ha evidenziato come sia illegittima la delibera approvata senza l'indicazione del nominativo dei votanti e dei rispettivi millesimi.
Fra i presupposti di validità delle delibere del condominio, che si devono conformare ai principi di chiarezza e di trasparenza, vi è infatti l'indicazione analitica dei nomi dei votanti e delle rispettive quote in millesimi.
Questo, appunto, allo scopo di consentire una successiva verifica dell'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse.
Il Tribunale ha quindi ricordato come il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei predetti quorum, deve quindi contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nominativi di quelli assenzienti o dissenzienti, nonché degli astenuti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore e senza che neppure infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi e ai condomini effettivamente presenti all'adunanza.
Sentenza sul verbale assembleare: implicazioni e validità
La menzionata sentenza del Tribunale di Roma ricalca le precedenti decisioni adottate sul punto dal giudice capitolino (si veda, ad esempio, la sentenza n. 16403 dell'8 novembre 2022).
Sulla specifica questione si ricorda che la Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che, sebbene il verbale assembleare dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo indiretto della regolarità del procedimento (Cass. civ., n. 40827/2021).
Per tale motivo non è annullabile la deliberazione assembleare il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, completo dei relativi millesimi, e rechi altresì l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole.