Bilancio consuntivo multiproprietà e intellegibilità del documento. Il fatto
Nel procedimento, appena conclusosi con la sentenza n. 4100 del 13 marzo 2023 a cura del Tribunale di Roma, si è discusso di multiproprietà in un condominio e dell'applicabilità a questa ipotesi delle regole previste in materia di intellegibilità del bilancio.
In particolare, l'attrice, quale titolare del diritto al godimento esclusivo turnario di due unità immobiliari facenti parte di un residence, aveva impugnato le deliberazioni espresse dall'ente nel settembre del 2021 riguardanti l'approvazione dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi.
Secondo la parte istante, infatti, i rendiconti in questione erano stati redatti con estrema sinteticità, con l'assenza di alcune informazioni essenziali e con alcune indicazioni, ad esempio a proposito del costo dei dipendenti, del tutto generiche.
Insomma, i bilanci de quo difettavano per chiarezza e trasparenza e perciò la votazione in merito doveva essere annullata.
Costituitasi, ritualmente, la controparte, la stessa si difendeva sostenendo l'assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate dall'attrice. A detta della convenuta, i rendiconti rispettavano, pienamente, i criteri di legge per risultare pienamente intellegibili ai vari condòmini e, pertanto, non vi era ragione per invocare alcun vizio a riguardo.
Il Tribunale di Roma, esaminati gli atti, ha rigettato l'impugnazione e ha condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali nel rispetto del principio della soccombenza.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, nel provvedimento in questione, ha, innanzitutto, ricordato che all'istituto della multiproprietà in condominio si applicano le stesse regole previste a proposito della comunione e del condominio stesso "l'istituto della multiproprietà presenta con la comunione ed il condominio spiccate analogie disciplinari… si applicano, poi, alla multiproprietà così conformata tutte le regole dettate dal legislatore in materia di condominio in ordine alle parti ed ai servizi comuni dell'edificio…".
In ragione di ciò, il bilancio consuntivo di un residence in multiproprietà deve rispettare determinati criteri affinché sia chiaro e trasparente. Non bisogna, infatti, dimenticare che si tratta del documento con il quale l'amministratore giustifica le spese addebitate ai suoi mandanti, cioè i vari aventi diritto.
Da qui, perciò, deriva la necessaria intellegibilità del consuntivo, in presenza della quale i condòmini saranno messi in condizione di controllare le varie entrate ed uscite riportate nel documento prima di procedere all'approvazione.
In mancanza di tali presupposti, inevitabilmente, la votazione de quo sarebbe passibile di invalidità su istanza del soggetto interessato.
Nel caso concreto, però, il Tribunale di Roma non ha ravvisato alcun vizio. Secondo l'ufficio capitolino, infatti, i consuntivi in discussione erano stati, sufficientemente, chiari e trasparenti. Nel contempo, le eccezioni sollevate a riguardo dalla parte attrice erano state, fondamentalmente, generiche e prive di riscontro nel merito.
Ecco, dunque, spiegati i motivi del rigetto dspiegati i motivi del rigetto della domanda.
Considerazioni conclusive
Questo recente provvedimento del Tribunale di Roma non presente particolari aspetti di novità. È infatti pacifico che se la multiproprietà riguarda un edificio condominiale, con tanto di parti e servizi comuni, a tale ipotesi si applicano le stesse regole previste in materia di condominio e che il bilancio di questo ente debba rispettare i criteri della chiarezza, della trasparenza e dell'intellegibilità per potere essere approvato validamente.
La sentenza de quo, quindi, rispetta gli orientamenti in materia e ne rappresenta un'ulteriore espressione.