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Tutela urgente per il condominio privo di documentazione

Ammissibile il ricorso all'art. 700 c.p.c. in caso di mancata consegna dei documenti da parte dell'amministratore uscente.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Nel caso in cui l'amministratore uscente si rifiuti di consegnare al suo successore tutta o parte della documentazione condominiale si può utilizzare il ricorso d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. Questo particolare strumento di tutela, che consente di fornire una rapida risposta alle richieste della parte istante, è ammissibile a condizione che paiano a un primo esame fondate le ragioni di diritto da questa indicate a sostegno della propria domanda (c.d. fumus boni iuris) e che vi sia urgenza di provvedere, nel senso che vi sia fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora).

Questo, in sintesi, il contenuto di una recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Novara lo scorso 25 ottobre 2022.

Il caso concreto.

Nella specie un condominio, in persona del suo nuovo amministratore, aveva proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna da parte dell'amministratore uscente di tutta la documentazione contabile, amministrativa, bancaria e contrattuale in suo possesso e relativa alla gestione del condominio medesimo.

A fondamento della domanda cautelare era stato allegato che il nuovo amministratore, a mezzo raccomandata, aveva invitato il precedente mandatario a provvedere al passaggio di consegne della documentazione condominiale senza ottenere alcun riscontro e che l'assemblea lo aveva quindi autorizzato a conferire mandato a un legale per agire giudizialmente nei confronti dell'amministratore cessato dall'incarico.

Il condominio sosteneva che quest'ultimo si era reso inadempiente all'obbligo di consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gestione dei beni e dei servizi comuni, come previsto dall'art. 1129, comma 8 c.c. e dall'art. 1713 c.c., sussistendo quindi i requisiti del c.d. fumus boni iuris, in ragione dell'intervenuta nomina di un nuovo amministratore, e del c.d. periculum in mora, in ragione dell'impossibilità di gestione del condominio in assenza della documentazione a esso relativa.

Si era costituito in giudizio il vecchio amministratore, concludendo invece per il rigetto del ricorso, difettando nella specie i requisiti per legge necessari ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare.

La mancata consegna della documentazione condominiale da parte dell'amministratore uscente.

Il Tribunale di Novara ha confermato che nel caso in cui il vecchio amministratore si rifiuti di consegnare al subentrante la documentazione relativa alla gestione del condominio è possibile richiedere un provvedimento urgente con la procedura cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.

Nella specie l'esame del Giudice, come detto, è stato quindi indirizzato a verificare se nel caso concreto ricorressero i presupposti di legge di cui al fumus boni iuris e al periculum in mora.

Quanto al primo, il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione versata in atti emergesse l'avvenuta revoca assembleare del mandato dell'amministratore in carica e la contestuale nomina, quale nuovo amministratore, dell'attuale mandatario.

Queste circostanze legittimavano quindi la richiesta di restituzione della documentazione condominiale ancora a mani dell'amministratore revocato, giusto quanto disposto dall'art. 1129, comma 8, c.c. e dall'art. 1713 c.c. Nella specie, poi, l'eccezione sollevata dalla difesa del vecchio amministratore, secondo cui la revoca del mandato sarebbe stata illegittima, non ricorrendo alcuna delle gravi irregolarità previste dall'art. 1129, comma 12, c.c., era palesemente destituita di fondamento, essendo noto al contrario come l'assemblea possa revocare l'amministratore senza necessità di giustificazione alcuna e che le irregolarità di cui all'art. 1129, comma 12, c.c. riguardano invece le ipotesi di revoca giudiziale.

Quanto al periculum in mora, requisito pure richiesto dall'art. 700 c.p.c., il Tribunale ha invece osservato che la mancata consegna di tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale da parte dell'amministratore uscente impedisce di fatto la gestione del condominio da parte dell'amministratore subentrante.

Pertanto, considerato che nel caso di specie la nomina del nuovo amministratore sembrava del tutto regolare, il Giudice ha ritenuto sussistente il dedotto pericolo derivante dalla mancata disponibilità della documentazione relativa alla gestione condominiale, con grave pregiudizio per lo stesso condominio e i suoi condomini.

Sentenza
Scarica Trib. Novara 25 ottobre 2022
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