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Spese di manutenzione del lastrico solare e delle facciate. Nulla la delibera se addebita le spese ad un condòmino che non trae alcuna utilità.

Qundo non si applica il criterio generale di ripartizione delle spese previsto dal primo comma dell'art. 1123 cod. civ.?
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Accettato il ricorso del proprietario del negozio, con ingresso autonomo e copertura propria. L'assemblea aveva erroneamente ripartito il costo in base al criterio generale di ripartizione delle spese previsto dal primo comma dell'art. 1123 cod. civ.

"La ripartizione delle spese di riparazione di tutto il complesso di opere e manufatti che compongono l'edificio condominiale, va fatta tra tutti i condomini, in base alla tabella millesimale di comproprietà,in virtù dell'art. 1123, comma 1, c.c. salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente e senza che sia applicabile il principio dell'art.1101 c.c. giacché la norma dell'art. 1123 c.c. in tanto è da considerarsi speciale rispetto a questa in quanto inspirata dalla esigenza di una disciplina che meglio si adatti alle specifiche caratteristiche del condominio negli edifici, ove le parti comuni hanno una precisa funzione strumentale rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini, delle quale sono a servizio, consentendone l'esistenza e l'uso".

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza dell'8 giugno 2016 in merito alla ripartizione delle spese.

I fatti di causa. Tizio, proprietario di un negozio compreso nel condomino, con citazione impugnava la delibera condominiale avente ad oggetto l'approvazione del preventivo di spesa per i lavori di ripristino del lastrico solare e delle facciate dell'edificio.

A parere di Tizio, la ripartizione era illegittima in quanto non pertinente alla sua proprietà; difatti, estranea alle facciate e coperture condominiali.

Costituendosi in giudizio, il Condominio convenuto contestava in toto le pretese dell'attore.

La ripartizione delle spese: breve analisi dell'art.1123 c.c. Il primo comma della norma in esame prevede che "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione".

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma 8 giugno 2016
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