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1126 cod.civ derogabile - criterio ripartizione spese lastrico solare

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L'amministratore mette all'ordine del giorno "decisioni in merito al criterio da adottare per la ripartizione spese lastrico solare", essendo l'art 1126 derogabile, con che maggioranza si può deliberare la suddivisione della spesa per millessimi anzichè 1/3 e 2/3?

Grazie.

L'amministratore mette all'ordine del giorno "decisioni in merito al criterio da adottare per la ripartizione spese lastrico solare", essendo l'art 1126 derogabile, con che maggioranza si può deliberare la suddivisione della spesa per millessimi anzichè 1/3 e 2/3?

Grazie.

E' possibile derogare ai criteri legali di riparto dell'art. 1126 ma per poter derogare occorre una convenzione.

La convenzione è data da un contratto e cioè da una delibera unanime (1000 millesimi) e firmata da TUTTI i condòmini.

Tale convenzione avrà valore solo tra quelli che l'hanno firmata mentre se è trascritta alla Conservatoria dei Registri avrà valore anche per gli aventi causa (eredi e futuri acquirenti).

grazie per le risposte, quindi con una semplice delibera non si posso cambiare i criteri di ripartizione dell'art 1126. con rammarico devo sottolineare che al telefono l'amministratore, ai miei dubbi sulla possibilità di derogare, mi ha fortemente tranquillizzato. porterò le vostre osservazioni in assemblea.

grazie per le risposte, quindi con una semplice delibera non si posso cambiare i criteri di ripartizione dell'art 1126. con rammarico devo sottolineare che al telefono l'amministratore, ai miei dubbi sulla possibilità di derogare, mi ha fortemente tranquillizzato. porterò le vostre osservazioni in assemblea.

Il principio generale del riparto legale è riportato nell'art. 1123 da cui scaturiscono casi particolari di riparto riportati nei seguenti art. 1124 -1125 -1126 ma tutti si basano sul principio sancito dall'articolo madre (1123).

Un criterio di riparto in deroga approvato a maggioranza incide sui diritti individuali e quindi una delibera in tal senso è radicalmente NULLA e può essere impugnata in ogni tempo.

Sicuramente l'amministratore ha preso un abbaglio. Se è un professionista iscritto a un'associazione può chiedere conferma alla sua associazione di appartenenza.

 

Art. 1123

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione... (quel "salvo diversa convenzione" vale anche per l'art. 1126.

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.

Corte di Cassazione, n. 17101/2006

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