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MUROALTO

Tabelle millesimali di fatto inesistenti - ripartizione spese ad usum delphini

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Con quale liceità un amministratore applica un regolamento/tabelle mllesimali inesistenti?

Spesso ci si trova di fronte al classico "cane che si morde la coda"!

L'amministratore applica infatti criteri ad usum delphini, con la scusa che è stata l'assemblea a volere un certo criterio di ripartizione/applicazione di tabelle!

Tabelle millesimali: in caso di edifici di vecchia costruzione (60 o più anni!), spesso non esistono tabelle millesimali, e i vari amministratori che si sono succeduti nel tempo, si sono affidati ad una "memoria storica" del "si è sempre fatto così!" A questo punto se mancano materialmente le tabelle (parlo del documento in cui vengono presi in considerazione i vari parametri di valutazione, uguali per tutti, e debitamente firmato da un tecnico abilitato, e non parlo certo del classico foglio di carta anonimo con dei semplici numeretti apposti!), come si deve comportare l'amministratore di fronte alla richiesta di un condomino di avere copia delle tabelle millesimali, a norma, e come deve procedere per la ripartizione?

Sempre accade infatti che l'amministratore, per compiacere uno o più condomini, e per non perdere il lavoro, scarica tutto sulla .... "sovranità dell'assemblea"! Anche se mancano i quorum di legge!

A questo punto la parte lesa si deve sottoporre a costose azioni legali, evitabili se l'amministratore procedesse a norma di legge!

Mi sembra questo un modo di procedere non molto "legale"!

 

Lo stesso dicasi per la ripartizione secondo criteri errati (es. ripartizione spese scala secondo millesimi generali!)!

E' ovvio che se presenta un riparto secondo criteri errati, i beneficiari, spesso in maggioranza, lo approveranno!

Credo che l'amministratore debba procedere secondo i criteri di legge: sarà poi l'assemblea, con le dovute maggioranze, ad approvare un criterio di ripartizione diverso, con chiara relazione sul verbale!

L'amm.re non ha alcun potere circa le tabelle di riparto, e ha un solo dovere : quello di applicare le tabelle di riparto che trova.

 

Sono i Condòmini, qualora abbiano fondate ragioni di ritenere iniqui i criteri in uso, a dover promuovere - per via assembleare o per via giudiziale - la elaborazione o la revisione delle carature.

1) - Si, ma se le tabelle non ci sono ???

2) - E per il riparto? può attribuire criteri diversi da quanto previsto nel I° atto di vendita, o da quanto previsto dalla legge?

1) - Si, ma se le tabelle non ci sono ???

2) - E per il riparto? può attribuire criteri diversi da quanto previsto nel I° atto di vendita, o da quanto previsto dalla legge?

Se le tabelle non ci sono sono comunque applicabili i criteri di proporzionalità di riparto voluti dalla legge.

A me è accaduto: ho convocato una prima assemblea in cui veniva accettato di "contarsi" in rapporto alle rendite catastali rapportate a mille, e da quella assemblea facevo votare l'incarico per la elaborazione delle tabelle millesimali .

 

Per il riparto - ripeto - l'amm.re non può inventarsi nulla. E appunto per questo la regola più sana è quella di applicare i criteri di riparto che sono stati applicati dai suoi predecessori e che non sono mai stati contestati.

Accade spessissimo che, in stabili che hanno più di 40 anni, si trovino applicate da decenni tabelle di riparto che sono diverse da quelle allegate ai regolamenti. Molto spesso deriva da rimaneggiamenti "alla buona" operati dal condòmino che era anche amm.re interno 50 o 60 anni fa, e che comunque risultano consolidati dall'acquiescenza corale e ultradecennale dell'intero condominio che ha approvato bilanci su bilanci su quelle basi.

 

Mi sembra giustissimo desiderare di ristabilire un ordine, ma questo compete ai condòmini, non all'amm.re.

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