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Superbonus e altri bonus edilizi cedibili. Novità ulteriori sulla cessione dei crediti: lo sblocco retroattivo

Con la legge 122/2022 di conversione al DL n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale viene introdotta un'ulteriore modifica alla disciplina della cessione dei crediti relativi a detrazioni fiscali.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Gli intermediari finanziari possono cedere i crediti relativi a detrazioni fiscali a qualsiasi titolare di partita IVA, a prescindere dal momento in cui hanno acquistato il credito che intendono cedere.

Per comprendere la novità si devono considerare le diverse modifiche relative alla cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi.

Cessioni dei crediti edilizi e modifiche legislative

Il Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) ha introdotto, con l'articolo 28, comma 1, il limite di un passaggio per la cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi.

Il comma 2 ha introdotto una disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022. Il comma 3 ha previsto la nullità dei contratti stipulati violando le nuove disposizioni sulla cessione del credito.

Quindi l'articolo 28 del Decreto Sostegni-ter ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili.

Il Decreto Frodi (DL 13/2022), entrato in vigore il 26 febbraio, ha abrogato il comma 1 dell'articolo 28 ed elevato il limite alle cessioni del credito fino ad un massimo di tre passaggi. Le due cessioni successive alla prima sono state ammesse soltanto a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

L'art. 29-bis del DL n. 17/2022 ha consentito agli istituti di credito la possibilità di cedere i crediti acquistati a uno qualsiasi dei propri correntisti, solamente dopo aver esaurito le due cessioni possibili tra gli intermediari finanziari, norma applicabile per le prime cessioni effettuate dopo il 1 maggio 2022.

Il conflitto di norme nel Decreto Aiuti

L'articolo 14 del Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) è successivamente intervenuto, modificando l'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34 del 2020, prevedendo la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del d.lgs. n. 385 del 1993, di effettuare una cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati (banche; imprese di investimento; istituti finanziari autorizzati o regolamentati; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; agenti di cambio ecc.), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è stato esaurito il numero delle possibili cessioni.

Superbonus e altre detrazioni fiscali, si possono cumulare?

La legge di conversione del DL n. 50/2022 (legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022: entrata in vigore 16 luglio 2022) ha modificato ulteriormente l'articolo 14 già citato: secondo la nuova formulazione della disposizione, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori (cioè ai correntisti titolari di partita IVA), anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile.

Queste nuove regole si sarebbero dovute applicare anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti (comma 1 bis, art 14). L'art. 57, comma 3 del Decreto Aiuti (confermato in sede di conversione in legge) - in evidente conflitto con il comma 1-bis dell'articolo 14 - ha affermato che le disposizioni contenute nell'art. 14 si rendono applicabili "alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022".

E le comunicazioni inviate prima di questa data?

La decisiva modifica della legge di conversione del DL n. 73/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 della legge 122/2022 di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) viene abrogato il limite temporale che impediva alle banche di avvalersi della possibilità di cedere ai correntisti (clienti professionali con partita IVA) i crediti edilizi, acquisiti e comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 1 maggio 2022: in particolare l'art. 40-quater del DL n. 73/2022 (inserito dalla legge di conversione) ha previsto l'abrogazione dell'art. 57, comma 3 DL n. 50/2022 (art 40-quater - Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura - 1. Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati).

Si consente così alle banche di cedere tutti i crediti fiscali da Superbonus 110% e dai Bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA, anche quelli comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022 (art. 40-quater).

Scarica Legge 4 agosto 2022 n. 122 GU 19 agosto 2022 n. 193
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