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Importanti novità dal mondo fiscale: l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua “Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti”

Cessione crediti bonus edilizi estesa a SGR, SICAV, SIM: la risposta ad una interrogazione parlamentare fornisce importanti chiarimenti.
Redazione Condominioweb 
22 Apr, 2022

Con una nuova guida l'Agenzia delle Entrate evidenzia le funzionalità della "Piattaforma cessione crediti", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Allo stato attuale, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le seguenti cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti; con riferimento ai crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, la Piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. In alternativa all'utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all'Agenzia l'ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.

    Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.

    Se l'utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, ovvero se ritiene che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l'apposita funzione della Piattaforma.

    In caso di opzione per lo sconto o di "prima" cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del "primo" cessionario è importante affinché, in caso di errore, l'operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l'opzione per lo sconto o la "prima" cessione. È importante segnalare che attualmente le norme sulla cessione dei crediti fiscali (artt. 121, 122, d.l. 34/2020) consentono le "ulteriori cessioni" di tali crediti, inter alia, anche nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all'art. 64, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, SIM, SICAV e SICAF (in allegato la risposta all'interrogazione 5-07901 presentata da Giovanni Currò (M5s) e altri, data in commissione Finanze della Camera dal ministero dell'Economia).

  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell'applicazione degli sconti ai propri clienti (art.176 del DL 34/2020);
  • del credito d'imposta ACE (art.19 comma 3 del DL 73/2021).

Gli esiti delle operazioni effettuate sulla Piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della Piattaforma stessa. Dopo l'accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario.

Scarica Manuale Utente Piattaforma cessione crediti
Scarica Risposta interrogazione parlamentare On. Curr QT347 5 07901
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