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Si può aprire uno studio medico in condominio se non è vietato dal regolamento condominiale

In condominio ciò che non è espressamente vietato, è consentito.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Il Condominio agisce per ottenere la chiusura di uno studio medico avviato all'interno di un'unità immobiliare dell'edificio condominiale.

Ritiene che tale attività contrasti con il regolamento di condominio di natura contrattuale che, all'art. 15, vieta espressamente di "destinare gli alloggi ed i locali dell'edificio ad uso di sanitario, gabinetto di cura od ambulatorio per malattie infettive o contagiose, scuola di musica o di canto o di ballo".

I titolari dello studio si oppongono, ritenendo invece l'attività professionale del tutto compatibile con il regolamento.

La questione da risolvere. Si tratta di comprendere la portata dei divieti previsti nel regolamento condominiale.

A tal fine, è necessario coordinare tali divieti con le finalità perseguite dallo stesso articolo 15 del regolamento che, più in generale, vieta la destinazione delle singole unità immobiliari "a qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condòmini o sia contrario all'igiene od al decoro dell'edificio".

Il senso di tali previsioni, in altri termini, è quello di vietare attività che comportino rumori molesti o rischi per la salubrità degli ambienti ovvero pregiudichino l'estetica del fabbricato.

Studio medico in condominio e clausole del regolamento di condominio

Il ragionamento del Tribunale di Roma. All'esito dell'istruttoria, il giudice capitolino ha accertato che l'attività in questione consiste, essenzialmente, in quella di uno studio professionale di natura medica, con presenza di una segretaria e l'esercizio di attività di rilascio di prescrizioni farmacologiche e di visite specialistiche, nonché di rilascio di pareri sanitari. Secondo il Tribunale, tali attività non sono in alcun modo assimilabili con quelle di "sanatorio, gabinetto di cura od ambulatorio per malattie infettive o contagiose" descritte e vietate dal regolamento condominiale, le quali implicano non un'attività di mera consultazione e di indirizzo verso figure specializzate o verso strutture di cura - come quella che si svolge nell'immobile de quo - bensì la permanenza del paziente all'interno della struttura fino alla guarigione. Poiché tale prolungata presenza potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli abitanti del condominiale - si legge nella sentenza - il regolamento vieta le descritte destinazioni delle singole unità immobiliari.

Studio medico in condominio, il regolamento di condominio e l'assemblea.

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Sentenza
Scarica Tribunale Roma n.23763 11 12 2018
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