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Studio medico in condominio. Legittima l'esistenza se il regolamento non indica quali sono le attività vietate.

Studio medico in condominio e clausole del regolamento di condominio.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un condominio cita in giudizio i proprietari di un immobile locato ad uso studio di medicina generale, deducendo l'illegittima locazione per violazione dell'art.5 del regolamento condominiale, chiedendo anche il risarcimento dei danni a fronte del deprezzamento degli immobili causato dalla compromissione della quiete dello stabile determinata dal continuo andirivieni di pazienti.

I proprietari dell'immobile locato ad uso studio medico si sono costituiti eccependo la piena legittimità della locazione considerato che il regolamento condominiale prevedeva solo il divieto di adibire i locali facenti parte dello stabile condominiale a cliniche mediche e chirurgiche ma non a studio medico, insistendo sul fatto che il condominio era sempre stato a conoscenza dell'attività che sarebbe stata esercitata nei locali in questione avendo anche autorizzato con delibera alcune modifiche strutturali dell'edificio che avrebbero permesso l'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l'agevole accesso a tutti i pazienti.

La sentenza. La sentenza del Tribunale di Gela respinge la domanda del condominio soffermandosi sulla vincolatività delle clausole regolamentari di natura contrattuale. (Tribunale di Gela, 9.6.2018, n. 356).

Regolamento di condominio, divieto di apertura delle strutture di cura

A tal proposito il provvedimento ha preliminarmente chiarito che la vincolatività delle clausole regolamentari di natura contrattuale, che pongono limiti all'utilizzazione delle proprietà esclusive, è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza soprattutto quando si tratta di norme volte a tutelare l'interesse generale del condominio al decoro, alla tranquillità ed alla abitabilità dell'intero edificio.

Tuttavia, affinché i divieti previsti dalle clausole regolamentari siano vincolanti, è necessario che sia prevista una elencazione dettagliata delle attività vietate enunciando i pregiudizi che si intendono evitare.

Pertanto, per stabilire se una determinata destinazione di un immobile sia vietata, occorre verificare se la stessa sia inclusa nell'elenco previsto dal regolamento "dovendosi ritenere che già in sede di redazione del regolamento siano stati valutati gli effetti come necessariamente dannosi".

(in tema di divieto di adibire a studio medico gli immobili facenti parte del condominio ed autonomia negoziale vedasi: www.condominioweb.com/studio-medico-in-condominio.11740)

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Gela, 9.6.2018, n. 356
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