Risarcimento a carico del condominio liquidato al dentista in via equitativa dopo il guasto al riscaldamento.
"Va riconosciuto il danno da lucro cessante al professionista costretto a chiudere lo studio a causa di infiltrazioni causate dal condominio anche senza la prova del reddito effettivamente perso. In mancanza della documentazione reddituale relativa a quell'anno ben si può liquidare il danno in via equitativa sulla scorta della dichiarazione dell'anno precedente".
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15115 del 22 luglio 2016 in merito alla responsabilità del condominio per i danni da infiltrazioni.
I fatti di causa. Tizio (Condomino) chiamava in giudizio il Condominio, innanzi al Tribunale di Pinerolo, lamentando di aver subito al proprio appartamento, ubicato all'ultimo piano dello stabile condominiale e adibito a studio dentistico, danni patrimoniali da infiltrazioni provenienti dal sottotetto dovute ad un guasto dell'impianto del riscaldamento condominiale; per tali ragioni, chiedeva il risarcimento del danno per le spese di ripristino e per l'interruzione della propria attività lavorativa.
Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pretese dell'attore e chiamava in causa la Compagnia di Assicurazione, la quale deduceva di aver già corrisposto a Tizio una somma equivalente ai danni materiali (danno emergente); invece, per quanto riguarda i danni da lucro cessante (interruzione dell'attività), la compagnia eccepiva la mancanza di garanzia assicurativa.
In primo grado, il tribunale adito accertava la responsabilità del condominio ma rigettava la richiesta del risarcimento da lucro cessante.
In secondo grado, invece, la Corte Territoriale di Torino riformava la sentenza e condannava il condominio anche ai danni per lucro cessante (in quanto durante l'interruzione del lavoro, il professionista aveva perso parte dei propri guadagni). Avverso tale decisione, il condominio proponeva ricorso per cassazione.
I danni patrimoniali: danno emergente e lucro cessante. Il danno patrimoniale rappresenta una forma di danno ingiusto che colpisce direttamente la sfera economico-patrimoniale del danneggiato.
Per delineare i profili concreti del danno si fa comunemente riferimento ai due concetti di danno emergente e lucro cessante che, lungi dall'essere espressione di separate categorie di risarcibilità, contribuiscono a caratterizzare una nozione unitaria di danno patrimoniale.
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A tal proposito, l'art. 1223 c.c. prevede che "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".
Quindi, il creditore ha diritto al risarcimento dell'intero danno subito ma purché vi sia una causalità tra inadempimento (o ritardo) e pregiudizio: quest'ultimo, infatti, deve essere ascrivibile al debitore.
Il concetto di danno emergente identifica ogni diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento. Deve trattarsi di un perdita di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato e fattispecie tipiche in tal senso possono rinvenirsi nel disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, nelle spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione, nella temporanea impossibilità di godere del bene, nei danni provocati alla persona o ai beni del creditore (ad es. a seguito di incidente stradale).
Il lucro cessante, invece, si identifica nel mancato guadagno patrimoniale provocato dall'inadempimento o dall'illecito che si sarebbe dovuto conseguire in caso l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione.
A differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nel caso di specie era emerso che Tizio (dentista), a causa delle infiltrazioni, avevo chiuso lo studio per 21 giorni e che durante l'interruzione lavorativa, il professionista aveva perso parte dei propri guadagni.
Sul punto in esame, accertato che la dinamica dell'evento era incontestata (il riconoscimento del danno emergente da parte della Compagnia di Assicurazione), invece per quanto attiene al lucro cessante, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che le dichiarazioni dei redditi del professionista dell'anno precedente consentivano di procedere ad una valutazione equitativa del giudizio derivante dalla interruzione dell'attività professionale.
Difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (In tal senso Cass. n. 22826/2010 e Cass. n. 15385/2011).
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Condominio e per l'effetto ha confermato la precedente pronuncia emessa dalla Corte Territoriale con la condanna del Condominio al pagamento del danno da lucro cessante.