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Installare giochi per bambini nel giardino condominiale, competenza e ripartizione spese

Si possono installare giochi per bimbi nel giardino del condominio? Qual è la disciplina?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

La normativa in tema di diritto al gioco

Il diritto dei bambini al gioco è tema sempre più attuale. E' normato a diversi livelli.

Vi è la Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che espressamente sancisce il diritto al gioco. L'Italia ha ratificato questa Convenzione con la legge 176 nel 1991.

L'articolo 31 riconosce al minore il diritto al riposo, al tempo libero e a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età.

Il diritto al gioco è inteso come diritto alla piena manifestazione del carattere del bambino.

Anche a livello comunale, diverse sono le città che hanno statuito in merito.

Ad esempio, il Comune di Milano con il Regolamento edilizio all'art. 110 comma 10 stabilisce che: "Il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

Nei cortili, così come nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali.

Il gioco dei bambini avverrà all'interno delle suddette aree, come sopra già individuate, con l'eventuale eccezione di quelle che verranno espressamente indicate, da apposita delibera condominiale, come interdette - in tutto o in parte - al gioco dei bambini.

Tale eventuale interdizione potrà essere stabilita solo sulla base di fondati rischi, specificati in sede di delibera, per l'incolumità e/o per la sicurezza dei minori".

Su questa scorta, la città di Rimini indica: "Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali che, in tempo diurno, non possono avere durata superiore a ore quattro".

Dubbi sorgono in merito al contenuto di simili disposizioni: il luogo di gioco non è pubblico bensì si tratta delle aree private, condominiali e non.

Ci si interroga se la Pubblica Amministrazione possa sancire in merito a questi spazi, dovendo qualificarsi come privati, neppure aperti al pubblico. Forse simili normative possono essere tacciate di eccesso di potere, seppur sia di grande valenza la tutela della crescita del bambino, soprattutto dando sfogo alla sua creatività e sfogo.

Entriamo allora, indipendentemente da queste disposizioni, nel merito della vita condominiale.

Il gioco dei bimbi nel condominio

Il cortile, come anche il giardino del condominio, è un bene della collettività degli abitanti del palazzo.

Come tale, è concesso l'uso individuale semprechè non venga leso il pari diritto d'uso spettante agli altri condomini e non ne venga alterata la destinazione.

Il singolo può quindi installare un'altalena se vi è spazio sufficiente per ipoteticamente disporre di tante altalene quante sono le famiglie abitanti nel palazzo. Applicandosi l'art. 1102 c.c., non vi è necessità di alcuna autorizzazione assembleare o altro.

Ritengo che la questione debba essere affrontata e risolta tenendo conto delle dimensioni dell'area. Se un condomino volesse installare una giostra con i cavallini in un cortile di ridotte dimensioni, volendo estremizzare, è giocoforza che vi sia lesione dell'art. 1102 c.c. e quindi ne sussista il divieto.

Molto facilmente, l'eventuale causa tra il singolo ed il condominio vede la sua conclusione con la rimozione della giostra e il ripristino dello status quo ante del cortile.

Simile opera tuttavia potrebbe essere di interesse condominiale. È indubbio che le sue dimensioni in rapporto a quelle del cortile facciano concludere per l'alterazione della destinazione del cortile in modo da configurarsi quale innovazione.

Stante la tipologia dell'opera, si ritiene che si possa qualificare come innovazione voluttuaria. Questo può essere ad esempio per il condominio che non ha un particolare pregio.

Obbligo manutenzione giardino privato

In questo senso viene in aiuto l'art. 1121 c.c. per risolvere la questione. Questa norma prevede al primo comma che "Qualora l'innovazione… abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa".

La deliberazione deve essere presa, anche in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio.

Tornando a casi normali, si può affermare che creare collettivamente uno spazio giochi nel cortile si può qualificare come innovazione ex art. 1120 c.c. perché tesa al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Avendo una finalità per la collettività del condominio, una volta deliberata e installata, la sua manutenzione spetta in capo a tutti i condomini, anche quelli dissenzienti o astenuti in termini di spese generali. D'altronde il cortile rientra proprio in questa voce di onere economico.

Non si può fare un distinguo tra i condomini che hanno figli e chi invece non ne ha perché l'area è stata decisa per rendere maggiormente ameno l'edificio.

Occorre tuttavia sempre ricordare che l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. prevede che "Sono vietate le innovazioni che… rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino".

Ancora diverso è il discorso se il regolamento condominiale preveda un certo uso del cortile. L'uso dei beni comuni è disciplina non solo del regolamento contrattuale ma anche di quello assembleare, sulla cui base l'assise del palazzo può dettare un certo utilizzo. La norma di riferimento è l'art. 1138 c.c., disposizione prettamente in tema di regolamento assembleare.

Se la clausola del regolamento dispone che il cortile può essere solo usato, ad esempio, quale parcheggio delle autovetture dei condomini, non può essere installata neppure una singola altalena. Il suo posizionamento sarebbe vietato dalla clausola.

Giardino condominiale a parcheggio

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