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Servitù coattiva di passaggio e comproprietà dei fondi serventi

Costituzione di una servitù coattiva di passaggio. Facciamo chiarezza.
Avv. Alessandro Gallucci 

Se una persona è proprietaria di un fondo intercluso, il fatto che sia anche comproprietaria dei fondi che si frappongono tra il primo e la pubblica via incide sulla possibilità di ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio?

Di questo particolare aspetto relativo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio si è occupata – sia pur incidentalmente – la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7318 resa, mediante deposito in cancelleria, il 22 marzo 2017.

Il fatto: la proprietaria di un fondo che veniva gravato da una servitù di passo coattivo proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che l'aveva costituita.

Tra le varie doglianze la ricorrente poneva l'accento sul fatto che il proprietario del fondo dominante, in corso di causa, era divenuto altresì proprietario di altro fondo confinante sul quale poter effettuare il passaggio.

Domandava, quindi, per questo e per altri motivi l'annullamento della sentenza e di conseguenza della servitù coattiva.

Fondo intercluso

Un fondo è intercluso quando non ha accesso diretto alla pubblica via, né, come specifica l'art. 1051 c.c., il proprietario può procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio.

In tali casi, dice la legge, il suddetto proprietario del fondo intercluso ha diritto di ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, costituzione che in mancanza di accordo può avvenire anche grazie ad una sentenza.

Starà al provvedimento giudiziale individuare il percorso migliore, in ragione dei reciproci interessi, oltre che quello di stabilire un'adeguata indennità per il proprietario del fondo servente, gravato dal passaggio (art. 1053 c.c.).

Fondo intercluso e (com)proprietà di fondi contigui

Il titolare del fondo intercluso proprietario di un fondo contiguo che gli consenta l'accesso alla pubblica via non può considerare il proprio fondo intercluso ai fini dell'ottenimento della costituzione del diritto di passaggio su altro fondo.

Ciò anche se i due fondi abbiano proprie recinzioni e risultino anche formalmente separati. Il motivo è semplice: esiste identità di titolarità tra i due, sicché essendo medesimo il proprietario sussiste la chiara possibilità di accedere ed uscire dal fondo intercluso senza gravare nessuno di una servitù.

È se il proprietario del fondo intercluso è comproprietario di uno dei fondi confinanti che gli darebbe accesso alla pubblica via?

Breve focus sulla servitù di passaggio

In tal caso la situazione cambia; nel caso di specie, come si accennava in principio, la ricorrente lamentava il fatto che non era stato tenuto nel debito conto il fatto che, in corso di causa, il titolare del fondo dominante era divenuto proprietario di altro terreno che avrebbe così consentito il passaggio ed accesso da e per la pubblica via.

Gli ermellini, tuttavia, hanno posto l'accento sul fatto che il resistente non era divenuto proprietario esclusivo, ma quasi sicuramente comproprietario (iure ereditatis). In tali ipotesi, dice la Corte, “quando un'unica persona è proprietaria in via esclusiva di un immobile ed è anche comproprietaria di altro immobile, non vi è identità di proprietà, essendo diverse la posizione soggettiva del proprietario e quella del comproprietario (quest'ultima connotata dall'intersoggettività del rapporto dovuta al concorso di altri titolari del bene); pertanto, deve ritenersi che i due immobili appartengono - a tutti gli effetti - a proprietari diversi”.

La conclusione della causa è stata il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza: sono state anche rigettate le altre doglianze che ponevano l'accento sulla scelta del luogo di passaggio, in quanto secondo la Corte nomofilattica la sentenza impugnata era adeguatamente motivata.

Al di là dei fatti di causa, l'aspetto interessante che merita attenzione è il seguente: se Tizio e proprietario del fondo intercluso Alfa e comproprietario di quello Beta che gli darebbe passaggio per l'accesso alla pubblica via, egli per ottenere il suddetto passaggio (in assenza di accordo con gli altri comproprietari) deve agire in giudizio per la costituzione di una servitù coattiva.

Sentenza
Scarica Cass. 22 marzo 2017 n. 7318
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