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Sconto in fattura e cessione del credito: il duro colpo assestato dal nuovo Decreto n. 39/2024

Un quadro riassuntivo delle novità del Decreto che incide profondamente sulla cessione del credito e sconto in fattura.
Redazione Condominioweb 

Dopo alterne vicende è entrato in vigore il Dl n. 39/2024 che modifica ulteriormente la disciplina dei bonus fiscali. Il nuovo decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 75 del 29 marzo 2024), rende sempre meno vantaggioso il Superbonus (e più in generale i bonus fiscali per il settore edilizio), eliminando lo sconto in fattura e la cessione del credito e introducendo rilevanti modifiche sul fronte dei controlli. Il nuovo decreto è in vigore da sabato 30 marzo.

Obiettivo del Decreto n. 39/2024

Adeguare il sistema delle agevolazioni fiscali alle mutate condizioni economiche e sociali, assicurando al contempo la sostenibilità delle misure nel medio e lungo termine.

Blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito

  • eliminato per IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore
  • eliminato per chi non ha mai avviato i lavori, oppure li ha avviati ma non ha pagato neppure una fattura
  • ammesso per la ricostruzione nelle zone terremotate ma sotto la sorveglianza del Commissario e con un importo massimo di spesa 400 milioni di euro per il 2024 (spetterà al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare il rispetto del limite di spesa)
  • ammesso per il bonus barriere architettoniche per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
  • ancora ammesso (regime transitorio) per gli interventi per i quali a partire dal 17 febbraio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 29 marzo scorso, purché sussistano le seguenti condizioni:
  • risulti presentata la CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

Remissione in bonis

  • non si applica in relazione all'obbligo di comunicazione all'A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti

Compensazioni per chi ha debiti col Fisco

  • niente compensazioni per chi ha debiti col Fisco oltre i 10.000 euro per i quali sia già decorso il ià decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (divieto a partire dal 1° luglio 2024).

Comunicazione preventiva antifrode obbligatoria

  • l'obbligo di una comunicazione preventiva, al fine di garantire un monitoraggio anticipato degli interventi e delle spese previste, non solo nel momento in cui le fatture vengono caricate. L'omessa trasmissione per lavori già avviati determina l'applicazione di una sanzione pari a 10mila euro, per i nuovi interventi la decadenza dall'agevolazione fiscale.
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e la ricostruzione;
  • risulti presentata la CILA per ristrutturazioni ed Ecobonus;
  • per gli interventi di edilizia libera siano già iniziati i lavori oppure sia stato stipulato un preventivo e versato un acconto.

Scarica Dl 39 2024
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