Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (c.d. Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito articolo 121), rubricato Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Come è noto il Decreto sopra detto ha bloccato la cessione del credito o lo sconto in fattura, imponendo (a decorrere dal 17 febbraio 2023), ai beneficiari del Superbonus di fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.
In realtà l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti d'imposta è stata notevolmente limitata ma non esclusa del tutto: in altre parole il richiamato Decreto n. 11/2023 ha stabilito alcune deroghe al generalizzato divieto di cessione del credito o sconto in fattura.
Superbonus, sconto e cessione del credito, aree terremotate: le deroghe
L'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito è stato confermato per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio.
Si ricorda che per questi interventi (effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza), la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Per usufruire di questa agevolazione con un arco di tempo più ampio, l'aliquota al 110% e le opzioni, è necessario dimostrare il nesso causale tra il terremoto e la lesione strutturale e la conseguente inagibilità dell'immobile.
A tale proposito si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta 4/2024, ha chiarito che è possibile agevolare i lavori di efficientamento energetico sugli edifici dichiarati inagibili. Secondo l'Agenzia, la condizione di "inagibilità" è un requisito fondamentale per ottenere il Superbonus 110%. Di conseguenza è stato negato il Superbonus 110% per l'efficientamento energetico di un edificio danneggiato dal sisma del 2009 e reso di nuovo agibile grazie al contributo per la ricostruzione.
Chiarito quanto sopra bisogna ricordare che il citato Decreto n. 11/2023 ha consentito ancora sconto in fattura e cessione del credito, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, anche per le spese relative agli interventi già rientranti nelle agevolazioni Superbonus e nelle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 121, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati.
Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, dovevano presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali, al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto n. 11/2023), risultassero approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge, concorrendo al risparmio energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati.
In merito a questo aspetto è intervenuto il decreto n. 212/2023 con una norma che ha creato dubbi e incertezze.
Decreto n. 212/2023, opzione per la cessione o per lo sconto in fattura e territori colpiti da eventi sismici
L'articolo 2, Decreto n. 212/2023 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici), al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore Decreto n. 212/2023), il relativo titolo abilitativo.
Sconto in fattura e cessione del credito è possibile solo per gli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell'edificio per cui si intenda procedere al recupero.
Gli interventi per cui non opera il blocco delle opzioni per la cessione/sconto in fattura sono, pertanto, specificamente individuati come quelli - ricompresi nei predetti strumenti urbanistici approvati - per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del Decreto n. 212/2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo.
Come detto sopra, invece, fino al 29 dicembre, invece, rilevava il momento di approvazione del piano (che doveva essere precedente al 17 febbraio 2023) e non la data di presentazione del titolo edilizio.
Il chiarimento del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Con una nota diffusa il 9 gennaio sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha specificato che potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater Sismabonus ovvero nel caso di applicazione del c.d. "Superbonus rafforzato", alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell'art. 119 del DL 34/2020, confermando così che anche dopo il decreto 212/2023 per i crateri sismici il Superbonus 110% e le opzioni sono tuttora in vigore.
In pratica bisogna considerare solo che non possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.
Quindi nel 2024 l'opzione per sconto in fattura o cessione del credito è ancora possibile:
- all'interno dei crateri sismici per tutti gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati;
- nelle zone sismiche 1,2,3 fuori dai crateri, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del Decreto n. 212/2023.
Polizza assicurativa obbligatoria interventi in zone colpite da sisma
L'art. 2 del D.L. 212/2023 prevede inoltre che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-ter, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30/12/2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023) siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Le modalità di attuazione di tale misura sono da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.