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Immissioni rumorose intollerabili: il caso della ventola di aspirazione installata nel bagno

Rumori da ventola di aspirazione dell'aria installata in un “bagno cieco”.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il codice civile disciplina l’emissione di immissioni di qualunque genere (rumorose, di odori, ecc.) dando al soggetto asseritamente danneggiato una duplice possibilità d’agire:

a) in via inibitoria chiedendo la cessazione delle suddette immissioni;

b) in via risarcitoria, ossia consentendogli dire agire per ottenere il risarcimento del danno causato dalle medesime propagazioni.

Le norme di riferimento sono l’art. 844 c.c. per l’azione inibitoria e l’art. 2043 c.c. per l’azione di risarcimento del danno. Tra le immissioni che recano parecchio disturbo non v’è dubbio che uno posto di primo piano spetta alle c.d. immissione rumorose.

Quando esse possono dirsi intollerabile al fine di poterne richiedere ed ottenere la cessazione? Al riguardo la Cassazione è costante nell’affermare che “ che non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità”(così, ex multis Cass. n. 3438/10).

Come dire: il fastidio e la sua insopportabilità devono essere valutati caso per caso senza potersi operare aprioristicamente una classificazione (eccezion fatta naturalmente per i casi espressamente previsti dalla legge).

Di recente, sempre la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della rumorosità e della possibilità di porvi rimedio in relazione ad una ventola di aspirazione dell’aria installata in un “bagno cieco” al fine di eliminare i cattivi odori.

Nella sentenza n. 3440 dell’11 febbraio 2011, si legge che “ il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile.

La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio, Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.

Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d’aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori).

In sostanza:

a) si ribadisce che il carattere della intollerabilità non può essere stabilito a-priori ma valutato caso per caso;

b) si afferma, e ciò è sicuramente significativo, che le persone non hanno diritto al silenzio assoluto,. Quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi.

La prova dell’insopportabilità, infine, è bene ribadirlo, resta sempre a carico di chi la lamenta.

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